La riforma dei contratti – il lavoro accessorio
di Fabrizio Smorto*
La riforma dei contratti di lavoro, ad opera del D. Lgs 81/2015, ha interessato anche il lavoro accessorio, non tanto per la definizione della prestazione, quanto per il campo di applicazione e i parametri che ne definiscono il carattere di occasionalità. Vediamo le principali caratteristiche e novità.
a ) Campo di applicazione
Il lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori produttivi con alcune limitazioni solo nell’agricoltura che di seguito verranno elencate. Con le modifiche apportate dal D. Lgs. 81/15 tale tipologia di lavoro si presenta come una prestazione di attività lavorativa senza una precisa connotazione e, quindi, può implicitamente considerarsi di natura subordinata, autonoma o collaborativa. Si presume infatti che qualunque prestazione, rientrante all’interno dei limiti economici previsti dalla legge, possa essere considerata come lavoro accessorio, anche se in azienda sono presenti lavoratori dipendenti che svolgono le stesse funzioni. Possono effettuare tale tipologia di prestazioni anche i lavoratori già occupati con un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo pieno, eccezion fatta per il caso in cui dette prestazioni siano svolte presso lo stesso datore di lavoro.
b) Compensi e Limiti
Il D. Lgs. 81/15 innalza l’importo dei compensi che possono essere percepiti con il lavoro accessorio portando lo stesso ad un tetto massimo di € 7.000,00 netti per anno civile (1° gennaio-31 dicembre). Tale compenso resta esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione/ inoccupazione del prestatore.
Sempre la nuova norma rende strutturale la possibilità per i percettori di reddito derivante da ammortizzatori sociali di effettuare prestazioni con voucher per un importo pari a € 3.000,00 per anno civile (1° gennaio- 31 dicembre). Tali somme sono totalmente cumulabili con le somme percepite a titolo di sostegno al reddito. Con la circolare 149/15 l’INPS ha precisato che detto limite è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro già rese dal 1° gennaio al 24 giugno 2015. Per quanto riguarda i percettori di NASPI, l’INPS con circolare n. 142/2015 precisa che anche i compensi in voucher di importo compreso tra € 3.000,00 e € 7.000,00 daranno diritto a percepire l’indennità anche se in misura ridotta di un importo pari al 80% del compenso rapportato al periodo compreso tra la data di inizio di attività e quella in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Restano invariati gli importi che possono essere erogati da un unico committente che rimangono 2.000 euro netti rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT. Detto limite è applicabile ai committenti imprenditori e professionisti dove con attività imprenditoriali si intende qualsiasi attività economica esercitata sul mercato a prescindere dalla qualificazione giuridica di impresa. Il rispetto dei limiti economici costituisce l’elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni accessorie. A tal fine le procedure telematiche INPS di calcolo e di prestazione dei compensi ricevuti dal lavoratore a mezzo voucher sono state implementate al fine di permettere la visualizzazione dei compensi sia da parte del committente che da parte del prestatore.
Invariato anche il valore nominale del voucher che per l’acquirente ha un costo di € 10,00 mentre per il lavoratore un valore netto di € 7,50 per ora lavorata. La differenza tra il costo ed il valore serve a garantire la copertura previdenziale pensionistica all’INPS e quella assicurativa all’Inail. Il voucher, pertanto, non da diritto alle prestazioni a sostegno del reddito quali disoccupazione, malattia, maternità ecc.
c) Lavoro Agricolo
Viene confermata la precedente disciplina del lavoro accessorio in agricoltura, settore in cui può essere utilizzato per:
- Le attività di natura occasionale di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni, se iscritti ad un corso di studio, ovvero, in qualsiasi periodo dell’anno se iscritti all’università.
- Le attività svolte nelle aziende agricole con un volume d’affari non superiore a € 7.000,00 annui, a condizione che il lavoratore, nell’anno precedente, non sia stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli.
d) Appalti:
Viene espressamente previsto il divieto di utilizzo del lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che verranno individuate con successivo Decreto Ministeriale.
e) Procedure di attivazione:
I committenti imprenditori o liberi professionisti acquistano, esclusivamente in via telematica (altra novità del Decreto) carnet di buoni numerati progressivamente e datati. Pertanto, oggi, i canali di acquisto dei voucher sono:
- La procedura telematica INPS
- I tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT
- Il servizio internet banking Intesa San paolo e le banche popolari abilitate.
I committenti privati potranno anche acquistare i buoni presso gli uffici postali.
Dal 2 maggio 2016, a seguito dell’emanazione della circolare INPS n. 68/16, per l’acquisto dei voucher da parte dei committenti imprenditori, tramite versamento con modello F24, potrà essere utilizzato solo il modello F24 Elementi Identificativi. Le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 20/E del 6 aprile 2016.
f) Adempimenti del datore di lavoro e Sanzioni
I committenti, eccezion fatta per i privati, prima dell’inizio della prestazione, devono comunicare con modalità telematiche (compresi sms e e-mail) alla DTL, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo di svolgimento delle prestazioni. La comunicazione potrà riguardare al massimo un arco temporale di 30 giorni.
In attesa dell’attivazione del servizio, il Ministero, con nota 3337 del 25/06/15, ha precisato che al momento, l’adempimento sarà effettuato all’INPS con le attuali procedure in vigore (telematicamente dall’applicazione Inps PEA o telefonicamente al n. 803164).
La mancata comunicazione preventiva rende applicabile la maxi sanzione per lavoro nero. Considerato che le possibili violazioni della disciplina del lavoro accessorio riguardano il superamento dei limiti dei compensi, in attesa del sistema informatizzato di monitoraggio dell’accreditamento dei voucher, il committente potrà richiedere al lavoratore una dichiarazione che attesti il non superamento degli importi massimi previsti. Per il Ministero, infatti, l’acquisizione di tale dichiarazione è condizione necessaria e sufficiente per non incorrere in sanzioni.
Al di fuori di questa ipotesi, il superamento del limite dei compensi, fa venir meno il presupposto per tale tipo di rapporto, per cui è prevista la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’applicazione delle conseguenti sanzioni civili ed amministrative.
Alle stesse conseguenze è soggetto l’utilizzo di lavoratori accessori per l’esecuzione di un appalto.
g) Le ultime novità
A partire dal 2013 si è verificato un aumento esponenziale dell’utilizzo dei voucher (nel 2015 sono stati venduti 115 milioni di buoni) che ha visto, rispetto all’anno precedente, raddoppiare il numero dei committenti ed incrementare del 137% i prestatori. Per questo motivo il Ministero del lavoro, con un comunicato del 22/03/16, pur continuando a dare valenza ai voucher quale strumento di emersione del lavoro nero, aveva annunciato la sua intenzione di rendere i voucher pienamente tracciabili per impedire comportamenti illegali ed elusivi.
Il provvedimento non si è fatto attendere molto, infatti il Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha, tra l’altro, approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 81, per ciò che riguarda la regolamentazione del lavoro accessorio.
Le modifiche apportate sono essenzialmente due:
– La prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Alla stessa procedura sono obbligati i committenti imprenditori agricoli con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
– La seconda esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite di 2.000 euro ai compensi erogati da ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, ed inoltre per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).
* ODCEC Reggio Calabria
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