L’alternanza scuola – lavoro

di Monica Bernardi * 

La legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” nota anche come La Buona Scuola ha introdotto nelle scuole superiori italiane il percorso formativo chiamato alternanza scuola- lavoro.Il mondo del lavoro ha sempre lamentato l’inadeguatezza dei neodiplomati all’inserimento, in modo efficace, nel ciclo produttivo aziendale. Inadeguatezza dovuta al fatto che la preparazione scolastica è spesso lontana dalla realtà produttiva e che le procedure insegnate a scuola non sono in linea con quelle utilizzate di fatto nel mondo del lavoro. Oppure la preparazione scolastica è puramente teorica e manca di qualsiasi approccio di tipo pratico. Per agevolare i propri studenti nell’inserimento nel mondo del lavoro, alcuni istituti tecnici e professionali, ormai da molti anni, hanno studiato un percorso di stage facoltativo, della durata di alcune settimane, presso aziende collocate sul territorio, disponibili ad accogliere, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, i propri studenti. I ragazzi più volenterosi di questi istituti hanno pertanto l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa, seppur breve, in una realtà produttiva il più possibile corrispondente al percorso di studi intrapreso. Dal 2016 questa opportunità è stata estesa a tutti gli studenti: la formazione scolastica prevede un monte ore, da distribuire nel triennio delle superiori, di attività lavorativa di cui almeno una parte deve svolgersi presso strutture esterne alla scuola. Finalmente scuola e mondo del lavoro si avvicinano. Le possibilità per svolgere queste ore di alternanza sono molteplici: esperienza di studio all’estero, corsi formativi presso la scuola o presso aziende, attivabili anche in e-learning e comunque qualsiasi tipo di attività lavorativa che possa far acquisire allo studente delle competenze spendibili nel mondo del lavoro che dovrà affrontare al termine del percorso di studi intrapreso. L’alternanza è diventata uno strumento per combattere la disoccupazione giovanile e ridurre il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Per poter attivare in azienda un percorso di alternanza scuola-lavoro, ogni istituto scolastico di secondo grado deve stipulare una convenzione con la struttura esterna disponibile ad accogliere gli studenti. La convenzione, che deve essere sottoscritta da un rappresentante dell’istituto scolastico, da un rappresentante della struttura ospitante e dallo studente, deve:

  • individuare il tutor interno (in genere un docente) dello studente che vigila sull’effettivo svolgimento dell’attività di alternanza e si assicura che la stessa sia in linea con il progetto e con gli obiettivi di apprendimento fissati;
  • individuare il tutor esterno (referente della struttura ospitante) che vigila sull’attività svolta dallo studente all’interno dell’azienda e ne segue la formazione;
  • individuare gli obiettivi formativi previsti dal corso di studi che devono essere acquisiti durante l’esperienza all’interno della struttura ospitante (azienda);
  • contenere un progetto formativo e di orientamento concordato tra l’istituto scolastico e la struttura esterna;
  • indicare le forme assicurative attivate per coprire eventuali rischi infortuni e responsabilità civile durante la presenza dello studente nella struttura ospitante;
  • indicare le modalità di svolgimento dell’alternanza stessa (orari, privacy, obblighi dello studente, del tutor scolastico e del tutor aziendale).

Per gli studenti minorenni la convenzione deve essere firmata anche da un genitore.

Prima dell’inizio delle attività lavorative presso la struttura ospitante, lo studente deve avere già acquisito, tramite specifici corsi di formazione, organizzati dalla scuola, alcune nozioni relative al funzionamento del mondo del lavoro e precisamente in materia di sicurezza sul lavoro, di privacy, di evoluzione del mondo del lavoro, oltre ad un percorso di orientamento in uscita che lo aiuti a valutare le proprie attitudini personali in modo da scegliere la professione più idonea da intraprendere al termine del proprio percorso di studi. Un lavoratore motivato, che ama il proprio lavoro, è sicuramente più incentivato a lavorare al meglio delle proprie capacità, con maggior beneficio per l’azienda e per la propria carriera personale.

Quando entrano nella struttura ospitante (azienda) gli studenti hanno già un minimo di bagaglio formativo che li aiuterà ad affrontare questa esperienza nel modo più idoneo ad acquisire le competenze pratiche necessarie a completare la propria formazione, fino a quel momento spesso solo teorica. Durante il tirocinio nella struttura ospitante, il tutor aziendale si preoccuperà di rilevare la puntualità e l’effettiva presenza dello studente, assegnerà se possibile delle mansioni affiancando lo studente ad un lavoratore esperto, vigilerà sullo svolgimento dell’attività lavorativa dello studente e si occuperà poi della valutazione finale che terrà conto delle competenze acquisite durante le ore svolte in azienda, del grado di autonomia e delle capacità di apprendimento rilevate. Questo permetterà alla scuola di valutare anche la propria capacità di formare dei lavoratori idonei ad affrontare le sfide che si presenteranno dopo il diploma. Spesso le scuole più organizzate chiedono alle strutture ospitanti quanto la formazione scolastica dello studente sia vicina al contesto produttivo in cui è stato inserito, al fine di organizzare al meglio il proprio percorso didattico riducendo il disallineamento tra la realtà scolastica e quella lavorativa.

L’alternanza non è un semplice tirocinio o stage, ma fa parte dell’offerta formativa proposta dall’istituto scolastico alla propria utenza che prevede un progetto ad ampio raggio, teorico e pratico, che fornisca al futuro diplomato le competenze necessarie a svolgere l’attività scelta coerentemente con l’indirizzo di studi intrapreso.

L’alternanza scuola-lavoro è prevista anche per il percorso di studi universitario di qualsiasi livello quindi sia per la laurea breve (triennale) sia per quella magistrale. Le modalità di svolgimento del percorso sono analoghe a quelle degli istituti tecnici, quindi: predisposizione di un progetto formativo da parte della struttura ospitante, sottoscrizione di una convenzione con l’università, identificazione del tutor interno e del tutor esterno, relazione finale sul lavoro svolto predisposta sia dal tutor esterno che dallo studente.

Per alcune aziende accogliere uno studente spesso è un disagio senza alcun tipo di beneficio in quanto le problematiche relative alla sicurezza legate al tipo di attività specifica comportano un dispendio di risorse notevole e la necessità di affiancare lo studente ad un lavoratore esperto riduce la capacità produttiva di quest’ultimo. Nonostante ciò ci sono strutture disposte ad accogliere gli studenti in quanto credono nel ruolo sociale di questa attività. Spesso infatti, al disagio creato dalla presenza di un lavoratore inesperto per pochi giorni, può corrispondere un vantaggio dato dalla presenza di una figura in più che può dare una mano nelle attività meno rischiose e di minor responsabilità. Inoltre, l’alternanza scuola-lavoro è un ottimo strumento per l’azienda per valutare della potenziale forza lavoro futura. Durante il periodo di alternanza infatti il tutor aziendale è in grado di valutare alcune caratteristiche dello studente quali puntualità, serietà, impegno, approccio ai compiti assegnati, capacità di osservazione e di rilevazione di anomalie rispetto alle proprie conoscenze, capacità di apprendimento, affidabilità, ecc. Oggi, in un mondo del lavoro in cui assumere a tempo indeterminato è ancora visto come un rischio dalle aziende che temono proprio la mancanza di affidabilità dei nuovi assunti, la possibilità di riconoscere la presenza o meno di alcune qualità che possono fare la differenza tra un dipendente e un altro, è un’opportunità da non sottovalutare.

Al fine di ridurre le tempistiche di accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani neo- diplomati la legge di bilancio 2017 (commi 308-310 dell’art. 1 della legge 232/2016) ha previsto degli sgravi contributivi per le aziende che assumono, entro 6 mesi dal conseguimento del diploma, i giovani che hanno ospitato in precedenza per un percorso di alternanza scuola-lavoro. Per poter usufruire degli incentivi devono essere rispettate alcune condizioni e precisamente:

  • l’assunzione deve avvenire tra il 01/01/2017 e il 31/12/2018 (salvo proroghe future);
  • l’assunzione deve essere con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;
  • il percorso di alternanza deve essere stato svolto presso il medesimo datore di lavoro che poi effettua l’assunzione per almeno il 30% delle ore di alternanza previste nel percorso di studi effettuato (attualmente quindi le ore svolte presso l’azienda devono essere almeno 120 se studente di istituto tecnico e 60 se studente liceale);
  • l’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dal conseguimento del diploma.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo. L’agevolazione contributiva consiste nello sgravio totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) per i primi tre anni di durata del rapporto di lavoro con un limite massimo annuale di euro 3.250,00 per ciascun dipendente, con le esclusioni già previste per gli sgravi triennale e biennale previsti rispettivamente dalla legge di Stabilità 2015 e 2016 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate a questo scopo.

Per poter usufruire del suddetto incentivo i datori di lavoro interessati devono prenotare le risorse con l’utilizzo della procedura telematica presente all’interno dell’applicazione DiResCo del portale Inps, anche prima dell’assunzione del dipendente. L’Inps, entro 48 ore, provvederà a comunicare l’ammissione o meno al beneficio in base alle risorse disponibili. In caso di accoglimento della domanda, l’azienda dovrà comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 10 giorni di calendario, il perfezionamento dell’assunzione. Maggiori dettagli sono specificati nella circolare Inps n. 109 del 10/10/2017 la quale precisa inoltre le ulteriori condizioni che devono essere rispettate dalle aziende per avere diritto all’incentivo.

* Odcec Milano

 

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