Le nuove prestazioni occasionali: istruzioni per l’uso
di Pietro Aloisi Masella*
Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha reintrodotto nel nostro ordinamento le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher) e il 5 luglio 2017 l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha fornito le proprie istruzioni in materia, con la circolare n. 107 dello stesso giorno.
La nuova disciplina individua due tipologie di prestazioni occasionali (i) il libretto famiglia e (ii) il contratto di prestazione occasionale entrambe sottoposte al rispetto dei seguenti limiti economici:
- il prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non potrà percepire compensi di importo superiore a 5.000 euro netti l’anno, importo che si riduce a 2.500 euro netti l’anno per prestazioni svolte in favore del medesimo utilizzatore;
- l’utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro utilizzati, non potrà erogare compensi di importo superiore a 5.000 euro netti l’anno.
Oltre ai suddetti limiti economici è previsto un limite di durata della prestazione occasionale che è pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Modalità di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale:
- utilizzatori e prestatori di lavoro sono tenuti a registrarsi in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi;
- l’utilizzatore deve versare preventivamente, attraverso modello di pagamento F24 Elementi Identificativi (ELIDE), le somme, utilizzabili entro 7 giorni dal versamento, destinate a compensare le prestazioni occasionali e assolvere agli obblighi contributivi e di gestione. La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione di prestazione lavorativa, in caso di revoca (solo per il contratto di prestazione occasionale) l’importo è riaccreditato. All’interno del modello F24 ELIDE debbono essere indicati i dati identificativi dell’utilizzatore e le causali di pagamento che sono: (a) LIFA per il libretto famiglia, in questo caso ogni versamento deve essere pari a 10 euro o a multipli di 10 euro e (b) CLOC per il contratto di prestazione occasionale (in questo caso il versamento è individuato dall’utilizzatore tenendo in considerazione gli accordi con il prestatore e i limiti individuati dalla normativa).
Il compenso della prestazione è erogato al lavoratore da parte dell’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa. In pratica, l’Istituto conteggia ed eroga tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale rese dal prestatore nel mese. Il pagamento avviene tramite accredito sul conto corrente bancario, libretto postale o carta di credito che il prestatore deve indicare in fase di registrazione sul sito dell’Inps, fornendo il Codice Iban. E’ importante che conto corrente, libretto postale o carta di credito siano intestati al prestatore. Attraverso la piattaforma informatica l’Inps provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi dovuti a questo Istituto, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
I suddetti compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il prestatore di lavoro ha diritto al versamento dei contributi con iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, inoltre ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla normativa applicata ai lavoratori subordinati. Il prestatore può acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione Inps e Inail e di ogni altra informazione utile attraverso la piattaforma informatica.
La disciplina fin qui illustrata è comune a entrambe le tipologie di lavoro occasionale previste dalla normativa, proseguendo si forniscono informazioni specifiche su ciascuna delle due tipologie.
Libretto famiglia
Possono utilizzare il libretto famiglia solo le persone fisiche, non nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa, relativamente alle seguenti prestazioni:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Ciascun libretto famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: 8,00 euro come compenso a favore del prestatore; 1,65 euro a titolo di contributi Inps (gestione separata), 0,25 euro a titolo di premio assicurativo Inail e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale. Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione, l’utilizzatore deve comunicare, tramite la piattaforma telematica Inps, i dati identificativi del prestatore, la durata e il luogo di lavoro di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento.
Contratto di prestazione occasionale è il contratto con cui l’utilizzatore (professionista, lavoratore autonomo, imprenditore, ecc.) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Il ricorso a questa tipologia contrattuale ha ulteriori limiti, oltre a quelli relativi al reddito indicati precedentemente. è infatti vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
- ai soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- alle imprese agricole, salvo che per le attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, da persone disoccupate, da percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito;
- alle imprese dell’edilizia e dei settori affini;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- agli enti pubblici, fatti salvi i casi di progetti particolari dovuti a emergenze, calamità naturali o manifestazioni benefiche, sociali o culturali;
- ai soggetti che abbiano in corso col prestatore o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La misura minima oraria del compenso nel contratto di prestazione occasionale è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata nella misura del 33% del compenso (2,97 euro) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5%, (0,32 euro) oltre all’1% sugli importi versati per il finanziamento degli oneri gestionali.
Il contratto si può attivare per un minimo di quattro ore, quindi in sostanza l’utilizzatore dovrà sostenere un costo complessivo minimo di 49,52 euro per 4 ore di lavoro.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o tramite il contact center Inps, una dichiarazione contenente:
- dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione;
- il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazione di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
Il prestatore ne riceve contestualmente notifica attraverso SMS o posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare attraverso la piattaforma informatica Inps o tramite il contact center Inps la revoca della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato della prestazione. Anche in questo caso il prestatore riceve notifica della comunicazione di revoca effettuata dall’utilizzatore.
Sanzioni
In caso di superamento del limite di 2.500 euro annui per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Mentre in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte dell’utilizzatore o di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nei casi vietati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera.
* Odcec Roma
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