Le nuove tariffe INAIL

di Monica Bernardi* 

Dopo quasi vent’anni dall’ultima revisione, l’Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) ha aggiornato il sistema di tariffe dei premi per i lavoratori dipendenti per renderla più adeguata al nuovo contesto socio-economico.

Il nuovo DM 27.02.2019 sostituisce le precedenti disposizioni del DM 12.12.2000, operando un vero e proprio restyling delle voci di tariffa, sopprimendone alcune, accorpandone altre e creandone di nuove per quelle lavorazioni che nel 2000 non si sarebbero nemmeno potute immaginare. non solo: i nuovi criteri per la determinazione del tasso applicabile all’azienda tengono conto di diversi fattori tra i quali il numero e la gravità degli incidenti avvenuti in quel particolare contesto lavorativo. Questo nuovo sistema tariffario accorpa inoltre tutti gli sconti e le riduzioni introdotti negli scorsi anni, che, a questo punto, non hanno più ragione di essere.

fino ad ora si faceva riferimento a dati statistici di oltre vent’anni fa, rilevati in un sistema produttivo ormai superato. Con il progresso tecnologico anche il mondo del lavoro si evolve ad una velocità sempre maggiore e la realtà economica di 20 anni fa oggi è completamente stravolta. Non ha senso pertanto mantenere voci di rischio per lavorazioni che oggi non esistono più, come la fotografia su pellicola tradizionale (sostituita ormai da quella su supporto digitale).

C’è stato quindi un ampio sfoltimento delle voci che sono passate da 739 a 595 anche grazie all’applicazione di criteri di aggregazione, conglobamento e separazioni. In effetti, anche le modalità di lavorazione si sono evolute e una separazione netta tra le diverse attività all’interno di una stessa azienda oggi non esiste più. Si pensi alle vecchie ferramenta che avevano una voce di tariffa per la cassa, una per il rischio elettrico, una per la riproduzione chiavi ed un’altra per il tintometro per la preparazioni dei colori per la tinteggiatura. Oppure agli ipermercati che oltre alla voce per il personale di cassa, ne avevano tante e diverse in relazione ai diversi servizi offerti: salumeria, pescheria, e tutte le altre attività specifiche. Anche per i grandi centri per l’arredamento o la costruzione di case o per l’hobbistica, che avevano specifiche voci per il taglio del legno o del vetro, per la vendita, per il magazzino o per le casse, si è scelto di assorbire tutte le lavorazioni in un’unica voce di tariffa.

Altra importante novità è la possibilità di inserire, nel nuovo nomenclatore tariffario, se necessario, nuove voci di tariffa per la classificazione di lavorazioni non previste dalle tariffe vigenti.

non cambia la struttura delle tariffe, sempre suddivise in quattro gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività, a loro volta divise in dieci grandi gruppi), ma cambia il modello 20SM, che diventa decisamente più complesso, mediante il quale l’Inail comunica alle aziende come viene determinato il tasso applicabile per l’anno successivo.

L’oscillazione del tasso medio viene determinata con il meccanismo del bonus/ malus, incentrato sulla prevenzione, che tiene conto degli infortuni effettivamente occorsi nell’azienda nell’ultimo triennio.

Vediamo quindi nel dettaglio come leggere il nuovo 20SM.

l’Inail  confronta  la  PAT  riferita  alle lavorazioni assicurate con quella di una PAT tipo,  avente  la  medesima  classificazione tariffaria, che esprime l’andamento medio nazionale. Si introduce quindi il concetto di  sinistrosità,  riferito  agli  eventi  lesivi occorsi, ossia agli infortuni e alle malattie professionali,  in  un  triennio  preso  a riferimento. nel computo si considerano anche le voci di tariffa presenti nel triennio di osservazione, comprese le voci cessate e quelle con anzianità minore al biennio. Da un raffronto tra la PAT aziendale e quella tipo che prende a riferimento il dato nazionale, è possibile determinare l’effettiva oscillazione, ossia lo scostamento, e applicare l’oscillazione in bonus o in malus ai fini dell’applicazione del premio.

Novità si registrano in tema di azione di regresso e o di rivalsa e oneri recuperati direttamente dall’Inail: gli eventi che hanno determinato una lesione per l’infortunato, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail con l’azione di rivalsa, saranno comunque presi in considerazione per l’oscillazione del tasso qualora sia stata accertata una responsabilità del datore di lavoro. Discorso diverso si ha nell’ipotesi in cui sia riscontrata una responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, accertata a seguito di azione di surroga. In questo caso, gli eventi lesivi determinatisi in danno al lavoratore non andranno ad incidere sull’oscillazione, a prescindere dal fatto che gli oneri sostenuti dall’Inail siano stati o meno effettivamente recuperati.

Il tasso medio può essere ridotto grazie all’adozione, da parte dell’azienda, di misure di prevenzione degli infortuni. Viene riconfermata la riduzione del premio per gli interventi che le aziende adottano nel primo biennio di attività, ma viene prevista una nuova modalità di erogazione: per ottenere il beneficio infatti è necessario che, già nel primo biennio, vengano adottati degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il beneficio è inoltre subordinato alla presentazione di una specifica istanza da presentarsi entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati adottati gli interventi, con l’indicazione degli interventi effettuati. L’azienda inoltre dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi, e avere quindi un DURC regolare, rispettate tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Analizziamo quindi il nuovo 20SM che si presenta in modo del tutto differente a quello che eravamo soliti ricevere.

Partiamo  dal  quadro  A  che  riporta  di dati di sintesi della PAT. Qui troviamo indicati  i  parametri  di  riferimento  della posizione che vengono presi a base per il calcolo dell’oscillazione del tasso medio. Il numero di eventi lesivi nel triennio riporta il numero totale degli eventi lesivi riferibili a tutte le voci di tariffa della PAT, il GLEG (indicatore relativo alle giornate equivalenti per grado di invalidità permanente) è invece un parametro determinato dall’Istituto in base agli eventi lesivi registrati sull’intero portafoglio assicurato: per il 2019 è pari a 60.

Il totale di lavoratori-anno del triennio rappresenta il numero di lavoratori anno del triennio della PAT e precisamente è il rapporto tra le retribuzioni del periodo e la retribuzione media  giornaliera  del corrispondente  anno,  riferita  al  grande gruppo  di  lavorazione  al  quale  la  voce appartiene, moltiplicata per 300 (il dettaglio del calcolo viene esposto nel quadro C). Infine il codice di oscillazione viene attribuito in base ad una serie di requisiti della PAT, elencati dettagliatamente nel modello 20SM ed esposti nel  quadri successivi del modello stesso. esistono 5 tipologie di codice e nel modello stesso viene riportata la tabella in base alla quale viene determinato quello che è stato attribuito.

nel quadro B vengono indicati gli eventi lesivi (infortuni/malattie professionali), avvenuti nel triennio di osservazione e definiti entro la data di elaborazione del tasso applicabile. per ogni evento viene determinato il GLE (Giornate Lavorative Equivalenti), coefficiente che varia in base alle giornate di inabilità temporanea e al grado di inabilità permanente.

Nel quadro D viene valutata la significatività della PAT. La voce è significativa (S) se il numero dei lavoratori-anno del triennio supera il limite minimo di significatività. Questo parametro di riferimento viene calcolato secondo parametri statistici per ogni voce di tariffa ed è pubblicato sul sito dell’Inail. Anche l’indice di Sinistrosità Medio (ISM) è calcolato per ogni voce di tariffa di ogni gestione tariffaria, viene aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito dell’Inail. viene determinato dal rapporto tra il numero di GLE e il numero dei lavoratori-anno del triennio.

siamo ora pronti per determinare l’aliquota di oscillazione, che troviamo nel quadro E. In questo prospetto vengono riportati alcuni parametri che già conosciamo e ne vengono introdotti di nuovi. L’indice di Sinistrosità Aziendale (ISA) è dato dal rapporto tra GLE totali e il totale lavoratori-anno, l’Indice di Sinistrosità Medio ponderato (ISMp) è dato dalla media aritmetica ponderata degli IsM di ciascuna voce di lavorazione della PAT ed infine l’Indice di Sinistrosità Aziendale riproporzionato (ISAr) che determina l’aliquota di oscillazione del tasso ed è dato dalla differenza tra ISA e ISMp rapportato allo stesso IsMp. a seconda del codice di oscillazione, indicato nel quadro A, e del valore di Isar si determina il tasso di oscillazione applicando a seconda dei casi una riduzione del 5%, una maggiorazione del 21%, l’applicazione del Bonus determinato in base alla Tabella A o l’applicazione del Malus determinato in base alla tabella B.

Abbiamo ora tutti gli elementi che ci permettono di trovare il tasso applicabile, indicato nel successivo quadro f. partendo dal tasso medio di tariffa, infatti, si applica l’aliquota di oscillazione precedentemente determinata e si ottiene il tasso applicabile che sarà quello che troveremo poi esposto nelle basi di calcolo che riceveremo per autoliquidare il premio Inail dovuto.

Esponiamo infine alcuni casi particolari. In presenza di PAT senza voci significative, in assenza di infortuni, si applica una riduzione del premio del 5%, mentre in presenza di almeno un infortunio, si applica il criterio di oscillazione generale dell’intera PAT. Nel caso invece di PAT che comprendono voci nel primo biennio di attività, in caso di presenza di altre voci attive da oltre un biennio, si applica l’oscillazione della PAT nel suo complesso; altrimenti tutte le voci vanno a tasso medio e potranno accedere allo sconto per prevenzione.

Con le nuove tariffe spariscono il premio silicosi, l’addizionale Fondo Amianto e la riduzione ex L. 147/2013, in quanto confluite nei nuovi tassi, restano invece gli incentivi a sostegno della maternità (ex art. 4, comma 3, d.lgs. 151/2001) e quello per le assunzioni agevolate degli over 50 e delle donne (ex L. 92/2012, art. 4, commi 8- 11).

Ci troviamo davanti ad una vera e propria rivoluzione nella logica di determinazione dei premi, più vicina all’attuale contesto economico in cui si muovono le aziende e più equa nella determinazione dei tassi di rischio che premiano le aziende virtuose e attente alla sicurezza della salute e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. Il nuovo sistema dovrebbe inoltre essere in grado di adeguarsi anche ai nuovi cambiamenti della realtà lavorativa che il futuro ci riserverà.

* Odcec Milano

 

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