Legge di Bilancio 2020

di Stefano Lapponi*

Il nuovo anno riparte con le novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2019,n. 160, Legge di Bilancio e ancor prima dal decreto legge 124/2019, convertito in legge 157/2019.

I provvedimenti citati contengono diverse disposizioni in materia di lavoro focalizzate sull’occupazione, sul sostegno alla genitorialità, sugli ammortizzatori sociali e sulle pensioni.

Novità di rilievo sul fronte dell’occupazione riguardano specifiche agevolazioni contributive per i datori di lavoro che decidono di assumere lavoratori in regime di apprendistato di primo livello, giovani lavoratori, lavoratori ad elevata qualificazione, lavoratrici “atlete” professioniste. Viene altresì potenziato il sistema duale. Per quanto riguarda le misure a sostegno della genitorialità si segnala la proroga del congedo di paternità, aumentato a 7 giorni, la proroga del bonus bebè e l’aumento dell’importo per l’accesso agli asili nido (bonus asili nido).

Di seguito si riporta la sintesi dei provvedimenti intervenuti

Esonero contributivo giovani under 35 (art. 1 comma 10)

Viene stabilito lo sgravio contributivo per il biennio 2019-2020 per i giovani fino al compimento dei 35 anni di età. La legge di bilancio 2018 (205/2017) prevedeva l’esonero strutturale per le assunzioni di soggetti under 30 estendendolo solo per il 2018 agli under 35.

La legge di bilancio 2020 rinnova l’incentivo per gli under 35 per le annualità 2019 e 2020

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro che assumano lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti o trasformino un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste nella riduzione per un periodo massimo di trentasei mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi Inail, con il limite di importo pari ad euro 3.000 su base annua, per 36 mesi massimo.

Esonero contributivo giovani eccellenze (art.1 comma 11)

È reso operativo l’incentivo cd. ”bonus eccellenze” di cui all’art.1 comma 706 e seguenti della legge 145/2018. In tal senso è stata abrogata la norma che subordinava la fruizione dell’incentivo all’emanazione di una circolare da parte dell’Inps e conseguentemente si è stabilita l’applicazione dal 1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli già previsti per l’agevolazione “under 35”. L’incentivo è volto ai datori di lavoro privati che abbiano assunto nel periodo 1.1.2019/31.12.2019 giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part-time o che abbiano trasformato il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. L’incentivo consiste nell’esonero totale contributivo a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi. I lavoratori assunti devono aver conseguito tra il 1.1.2018 e il 30.6.2019 una laurea magistrale con una votazione di 110 e lode prima del compimento del 30° anno di età ovvero un dottorato di ricerca prima del compimento del 34° anno di età.

Apprendistato di primo livello (art.1 comma 8)

Viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale (100%) a favore dei datori di lavoro (con dipendenti fino a 9 unità) che assumono lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

La forma di apprendistato riguarda i giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni. È prevista una durata di tre anni estesa a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. Il fine della tipologia di apprendistato è quella di inglobare nella formazione effettuata in azienda l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative operanti nei sistemi regionali di istruzione e formazione.

Esenzione Irpef per Naspi anticipata (art. 1 comma 12).

Qualora l’importo della Naspi, erogato in un’unica soluzione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, venga destinato alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, lo stesso non è considerato imponibile ai fini dell’Irpef.

Contributo addizionale Naspi – ipotesi di esonero. (art. 1 comma 13)

La Legge di Bilancio introduce nuove ipotesi di esclusione dell’applicazione del contributo addizionale per il finanziamento della Naspi pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali in caso di lavoro subordinato a termine.

In particolare è esclusa l’applicazione dell’addizionale in caso di assunzione a termine di lavoratori impiegati nello svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, nel territorio di Bolzano entro il 31 dicembre 2019.

È altresì esclusa per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi nonché a quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (art.17 L.84/94).

Esonero contributivo atlete (art.1 comma 18)

È prevista una agevolazione consistente nell’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali pari al 100% per le società sportive femminili che stipulano contratti di lavoro sportivo per il triennio 2020- 2022 entro il limite massimo di € 8.000 su base annua con esclusione degli oneri assicurativi.

I contratti devono essere stipulati secondo le disposizioni di cui alla legge 91/81 artt. 3 e 4, secondo la quale le prestazioni a titolo oneroso dell’atleta:

  • costituiscono oggetto di contratto di lavoro subordinato
  • possono costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo quando:
    • l’attività viene svolta in una singola manifestazione sportiva
    • l’attività viene svolta in più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo
    • l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda le sedute di allenamento
    • l’attività si svolge per non più di otto ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese o ancora 30 giorni in un anno.

Il Contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità secondo il contratto di lavoro tipo predisposto in modo conforme all’accordo stipulato ogni tre anni con la federazione sportiva di appartenenza.

Proroga del Bonus Bebè (art.1 comma 340 e 341)

Il bonus viene corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione; è esteso dal 2020 anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25000 euro. L’importo dell’assegno varia in base al valore dell’Isee, così nel 2020 l’importo del bonus bebè è pari:

  • ad euro 160 al mese per i nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore a 7000 euro;
  • ad euro 120 al mese per i nuclei familiari in possesso di un Isee superiore a 7000 e non superiore a 40000 euro;
  • ad euro 80 al mese per i nuclei familiari in possesso di un Isee superiore a 40000 euro;
  • se nel 2020 avviene una nuova nascita o una adozione l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  • cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell’unione europea o di stato extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’unione europea o carta di soggiorno permanente per familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del beneficio i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio, nel senso che figlio e genitore richiedente devono coabitare e avere dimora abituale nel medesimo comune.

E’ necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo.

Proroga del congedo di paternità (art.1 comma 342)

Viene prorogata per il 2020 la possibilità di congedo obbligatorio del padre lavoratore (introdotto originariamente dalla legge 92/2012). La norma dispone anche l’aumento della durata da cinque a sette giorni. Vi è altresì, la possibilità per il padre lavoratore di astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria di quest’ultima.

Bonus asili nido (art.1 comma 343 e 344)

La legge di bilancio, nel rendere strutturale la norma a decorrere dal 2019, aumenta il bonus ad euro 1.500,00 su base annua. Più precisamente il bonus in esame è pari a:

€ 1.500,00 per i nuclei familiari in possesso di valore ISEE fino a 25.000 euro;

€ 1.000,00 per i nuclei familiari in possesso di valore ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

Ape sociale – proroga (art.1 comma 473) Viene esteso l’accesso all’anticipo pensionistico ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31.12.2020.

Opzione donna – proroga (art.1 comma 476)

Viene prorogato per il 2020 l’accesso al trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla norma cd “Opzione donna” entro il 31.12.2019. Nella fattispecie si ricordano i requisiti:

  • anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Finanziamento Cigs in deroga in aree di  crisi  industriale  complessa   (art.1 commi 491-492)

Per il 2020 viene finanziata la Cigs per un massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato con il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministero della Economia e Finanze e della Regione, previa presentazione di un piano di recupero occupazionale.

Viene altresì finanziata la mobilità in deroga di cui al d.l. 50 del 2017 per un massimo di 12 mesi in favore dei lavoratori che al 31.12.2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità o in deroga.

Cigs in deroga per cessazione aziendale (art.1 comma 493)

Viene prorogata di 6 mesi la Cigs di cui all’art. 44 della legge109/2018 per le aziende che hanno avviato un processo di cessione aziendale. La proroga può essere concessa previo accordo con il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo economico.

Esonero per coltivatori diretti e IAP (art.1 comma 503)

La legge di Bilancio introduce nuovamente l’esonero  contributivo  in  favore  dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) che non hanno compiuto 40 anni di età ed effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel corso del 2020. L’esonero è pari al 100% dell’accredito contributivo dovuto per l’AGO, con esclusione del contributo di maternità e di quello dovuto all’Inail. La durata massima dell’agevolazione è di 24 mesi.

*Odcec Macerata

 

 

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