Lo scopo del fondo alternativo dell’artigianato
di Andrea Pietralunga *
Il Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” istituisce e regolamenta i Fondi di solidarietà il cui scopo è quello di assicurare una tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. Tutti i Fondi di solidarietà, istituiti con il d.lgs. 148/2015, assicurano prestazioni in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori, di mercato nonché riorganizzazione e crisi aziendale e sono “finanziati” mediante contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.
Esistono tre tipologie di Fondi di solidarietà:
- (sigla F.S.B.) fondo di solidarietà bila- terale (art. 26)
- (sigla F.S.B.A) fondo di solidarietà bi- laterale alternativi (art. 27);
- (sigla I.S.) fondo residuale (art. 28) che dall’1 gennaio 2016 è meglio noto come fondo di integrazione salariale (art.29)
Sia il F.S.B. sia il F.I.S., rientrano nell’ambito delle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). In particolare entrambi i fondi sono gestiti da un comitato nominato con decreto del Ministero del lavoro, e, come per il F.S.B.A che però ha una gestione settoriale esterna all’Inps, hanno l’obbligo del pareggio di bilancio, ne deriva che non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Ogni organismo bilaterale ha un proprio patrimonio formato dai contributi degli aderenti, più precisamente dei lavoratori e dei datori di lavoro, che sono tenuti al versamento di quote contributive differenziate a seconda del tipo di organismo. Con il riordino dei Fondi di solidarietà il Legislatore ha attuato un processo di riforma degli ammortizzatori sociali, sopperendo alla diminuzione delle tutele pubbliche mediante l’introduzione di un sistema finanziato esclusivamente dalle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti o più di 15 nel caso del F.I.S.. Il finanziamento risulta estremamente frammentato, infatti si passa dall’aliquota di contribuzione ordinaria dello 0,45%, calcolata sulla retribuzione imponibile, di un F.S.B. (di cui 2/3 a carico del datore e il rimanente 1/3 a carico del dipendente), all’aliquota dello 0,60%, di cui lo 0,45% a carico del datore e lo 0,15% a carico del dipendente di un F.S.B.A, per concludere con la contribuzione prevista per il F.I.S. dello 0,45% fino a 5 dipendenti e dello 0,65% se la media dei dipendenti è superiore a 15 (2/3 datore e 1/3 dipendente).
Se si analizza il F.S.B.A, peroraapplicabile al settore della somministrazione di lavoro e dell’artigianato, ad oggi risulta operativo il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato istituito con gli accordi interconfederali sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e da CGIL, CISL, UIL in attuazione della legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e dell’art. 27 del d.lgs. 148/2015. Lo scopo di questo nuovo Fondo è quello di garantire, ai dipendenti del comparto artigiano, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in sostituzione della cassa integrazione in deroga. La tutela a sostegno del reddito, è condizionata alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ed al preventivo versamento contributivo dello 0,60% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura già accennata in precedenza. Il versamento del contributo deve avvenire mediante il modello F24 e il contributo calcolato dovrà essere riportato anche nel modello UNIEMENS mensile.
Inizialmente, precisamente dal 1° gennaio 2016, l’aliquota complessiva dovuta per la contribuzione ordinaria di finanziamento era pari allo 0,45% calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui andava aggiunto il contributo dell’ente bilaterale EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) per euro 99,45 (7,65 per 13 mensilità). Dal 1° luglio 2016, tale l’aliquota è stata aumentata allo 0,60% fermo restando gli importi dovuti all’EBNA.
La contribuzione è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato apprendisti compresi, mentre non è dovuta per i lavoratori a domicilio, i dirigenti e per i lavoratori che operano nell’edilizia. Il d.lgs. 148/2015 individua tra i soggetti obbligati all’iscrizione e conseguentemente alla contribuzione, le aziende del settore artigianato il cui numero di dipendenti occupati sia mediamente superiore a 5, senonché CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL con l’Accordo del 10 dicembre 2015 eliminavano il predetto limite, allargando l’iscrizione a tutte le aziende anche con meno di 6 dipendenti, coprendo, di fatto, tutta la platea del comparto artigiano. Ai professionisti che assistono aziende artigiane potrebbe essere utile redigere una check-list al fine di verificare la regolare contribuzione aziendale, i termini del regolamento del Fondo per l’erogazione delle prestazioni nonché accertare la sussistenza delle prescrizioni obbligatorie per legge al fine di ottenere le prestazioni dal Fondo. La check-list potrebbe essere strutturata come di seguito:
- regolare contribuzione al Fondo da parte dell’impresa dal 1 Gennaio 2016 o data successiva se l’impresa è stata costituita successivamente;
- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni di calendario;
- verbale di accordo sindacale che deve esser sottoscritto prima dell’inizio della sospensione dal lavoro;
- disponibilità finanziaria del Fondo;
- esaurimento biennio mobile;
- preventivo utilizzo dei sistemi di flessibilità e ferie residue anno.
L’analisi della check-list ha la finalità di evitare la sospensione delle liquidazioni o, ancora peggio, il rigetto della domanda; domanda che andrà presentata mediante sistema informatico entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al punto 3. Alla domanda dovrà essere allegato l’accordo sindacale e il LUL del mese precedente. Alla fine di ciascun mese, l’azienda provvederà a rendicontare al Fondo le giornate di lavoro non prestate dai lavoratori destinatari della prestazione. La mancata comunicazione determinerà il mancato pagamento della prestazione.
Il Fondo, come disposto dell’art. 27 c. 3 del d.lgs. 148/2015, assicura almeno una delle seguenti prestazioni:
- un assegno ordinario di 13 settimane nel biennio mobile pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate per eventi di crisi aziendale transitorie, eventi climatici e/o di mercato;
- un assegno di solidarietà di 26 settimane in un biennio mobile pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate per eventi di riorganizzazione.
Entrambe le prestazioni sono soggette al limite di sbarramento mensile di euro 982,40 come per l’integrazione salariale ordinaria. Al datore di lavoro compete anche il versamento della contribuzione correlata per i periodi in cui è intervenuto il Fondo; contribuzione correlata che sarà determinata dall’Inps e di cui sarà possibile ottenerne il rimborso da parte del Fondo.
Stante la finalità perseguita dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi in merito alla realizzazione, ovvero integrazione, del sistema di tutele a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, va segnalato che l’art. 32, c. 2 del d.lgs. 148/2015 ha previsto la possibilità di erogare prestazioni aggiuntive (in aggiunta all’assegno ordinario e di solidarietà) per il sostegno del reddito volte a perseguire specifiche finalità. Tale facoltà è stata poi recepita e inserita nell’articolo 3 dello statuto costitutivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato.
*Odcec Parma
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!