Qualifica di socio e obbligo d’iscrizione alla Gestione Inps Commercianti
di Laura Marchesi*
Quando un soggetto decide di avviare un’attività economica classificabile nel settore terziario (es. commercio, turismo, servizi, ecc.) costituendo una società, sia essa unipersonale o con più soci, il professionista che lo assiste dovrebbe valutare la necessità di iscrizione alla Gestione commercianti (IVS) dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).Nel caso di ditta individuale il problema non si pone, in quanto l’imprenditore e titolare è anche colui che si occupa dell’amministrazione. Per questo motivo, se l’impresa svolge attività del settore terziario, l’iscrizione alla relativa sezione Inps e il versamento dei contributi sono obbligatori. Maggiori dubbi interpretativi sorgono quando ci si trova di fronte ad una società.
Partendo sempre dall’assunto che obbligato al versamento è colui che svolge la propria attività in modo abituale e prevalente all’interno dell’impresa, vediamo, per ogni tipologia di ente, quali sono e quando sorgono gli obblighi contributivi.
- Società in nome collettivo: solitamente tutti i soci si occupano anche dell’amministrazione della società e prestano personalmente la propria opera a suo favore, e per questo motivo, indipendentemente dal loro numero, sono tutti assoggettabili a contribuzione previdenziale.
- Società in accomandita semplice: particolare tipologia di società di persone che prevede l’esistenza di due categorie di soci, i soci accomandatari che sono coloro che si occupano della gestione e che quindi amministrano la società, e soci accomandanti, che invece sono soci di solo conferimento di capitale e ai quali è preclusa l’attività In questo caso solo i soci facenti parte della prima categoria saranno da iscrivere alla gestione commercianti in quanto appunto sono gli unici che prestano attività lavorativa (non importa se remunerata o meno) all’interno della società.
- Società a responsabilità limitata: l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti sorge in forza del disposto degli articoli 3-bis del L. 384/1992 e 1, commi 202 e 203 della legge 662/1996, i quali dispongono: “l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, sussiste per i soggetti che (…) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. La ratio di tale disposizione risiede nella volontà del legislatore di evitare che un soggetto possa utilizzare lo schermo societario per sottrarsi all’obbligo di contribuzione previdenziale. L’obbligo assicurativo sorge in presenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo.
Con riferimento alla Società a responsabilità limitata, il requisito oggettivo risiede nella categoria di appartenenza della società in base all’attività svolta in concreto, che deve rientrare nel settore terziario; infatti non è prevista iscrizione all’Inps nel caso di società industriali, mentre il requisito soggettivo sussiste se il socio presta la propria attività all’interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa. Il lavoro prestato, che fa sorgere l’obbligo di contribuzione, può essere sia esecutivo che meramente direzionale, e può essere retribuito oppure no. Nel momento in cui presenta le caratteristiche fondamentali di abitualità e prevalenza, comporterà il versamento dei contributi. Si ha quindi l’obbligo dell’iscrizione, ad esempio, nel caso di unico socio che è contemporaneamente amministratore unico. In questa situazione, il socio esercita attività nell’impresa in modo continuativo ed abituale sotto forma di direzione/controllo. L’onere di provare l’esistenza del rapporto lavorativo in caso di accertamento è a carico dell’Istituto, ma in sede di eventuale contenzioso potrebbe essere arduo dimostrare che l’unico socio, nonché unico soggetto investito dell’amministrazione della società, non svolga la sua attività di direzione in modo prevalente e abituale. In questi casi è quindi consigliabile accertare se ricorre l’obbligo dell’iscrizione all’Inps, con i conseguenti obblighi di versamento dei contributi fissi ed eventualmente dei contributi eccedenti il minimale, come previsto dalla normativa.
Un’importante causa di esclusione dall’obbligo di iscrizione per il socio amministratore, si verifica nel momento in cui questi faccia parte di un Consiglio di Amministrazione. In questo caso, il lavoro è considerato soggetto a etero direzione, ed inoltre può subire le decisioni contrarie della maggioranza. Per questi motivi egli è, secondo l’orientamento dell’Inps, inquadrabile come lavoratore dipendente. Un altro assetto direzionale che non prevede l’iscrizione IVS è la presenza di un amministratore non socio, e di un socio non lavoratore. Il primo verserà infatti i contributi, calcolati sull’importo del suo compenso, alla gestione separata, in quanto la sua è considerata attività puramente professionale. Il socio non lavoratore non é tenuto ad iscriversi alla Gestione commercianti in quanto carente del requisito soggettivo, come spiegato più sopra.
L’anomalia del sistema contributivo si verifica invece quando il socio è amministratore, e per tale attività percepisce un compenso. In questo modo, si trova a versare i contributi alla Gestione commercianti (IVS) per la sua qualifica di socio, la cui attività è orientata al raggiungimento dello scopo sociale, e contemporaneamente i contributi alla Gestione separata per il compenso ricevuto per la sua attività professionale. Questo aspetto è stato oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, tanto da aver portato all’introduzione di una norma di interpretazione autentica in cui il legislatore specifica che: “(…) le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto in una sentenza in cui stabilisce che l’esercizio di un’attività soggetto a contribuzione alla Gestione separata, unitamente all’esercizio di un’attività commerciale, artigiana o agricola, non fa scattare il principio di attività prevalente, quindi le due contribuzioni sono entrambe dovute (Cass. S.S.U.U. 17076/11). È utile a riguardo la lettura della circolare Inps n. 78 del 14/05/2013 (ndr circolare che affronta la doppia iscrizione IVS e gestione separata dei soci di srl).
Per completezza di analisi, si aggiunge che i soci delle società per azioni non possiedono i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps e, di conseguenza, non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi, mentre per i soci delle società cooperative, per il tipo di rapporto, occorre far riferimento al regolamento stilato dall’assemblea, che solitamente li considera lavoratori autonomi e, in quanto tali, iscrivibili alla Gestione separata dell’Inps.
* Odcec Piacenza
Articolo molto interessante,direi che il requisito soggettivo di non iscrizione dovrebbe essere riconosciuto anche quando l’amministrazione viene affidata ad un consiglio di amministrazione formato da due componenti.(s.r.l.).
Cosa ne pensi?
29 MARZO 2019
ARTICOLO MOLTO INTERESSANTE ED UTILE PER LA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA ” SOCI DI SRL NON OPERATIVI”
Complimenti, articolo molto interessante.