Rassegna di Giurisprudenza

di Bernardina Calafiori *e Alessandro Montagna *

Se i contributi previdenziali sono “coperti” da prescrizione, ma tuttavia sono stati indebitamente versati dal datore di lavoro, l’ Inps è tenuto alla restituzione. 

Con una sentenza di qualche tempo fa, la Corte di Appello di Milano (n. 1731 del 22.11.2018), ha affermato che i contributi prescritti, eppure già riscossi dall’Inps, devono essere restituiti al datore di lavoro.

Il caso originava dalla pretesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di portare in esecuzione una cartella che recava un credito contributivo vantato dall’Inps, ma relativo ad un periodo oramai prescritto (perché antecedente di cinque anni alla richiesta).

In dettaglio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva sì provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento entro il termine di 5 anni dall’anno di riferimento dei contributi richiesti, ma – stando alle eccezioni opposte dal debitore – la prescrizione del diritto alla esazione dei crediti contributivi era comunque maturata dopo il decorso del quinquennio dal perfezionamento della notifica delle citate cartelle.

Ciò in quanto, a fronte di una pluralità di cartelle di pagamento notificate tra il 2005 ed il 2010, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (concessionario dei servizi di riscossione dei contributi previdenziali per conto dell’Inps) aveva correttamente notificato al debitore, a fronte della sua morosità, un provvedimento di fermo amministrativo nel mese di marzo 2016 (15.3.2016): vale a dire, allorquando era ormai irreversibilmente decorso il quinquennio di prescrizione.

La fattispecie ha, dunque, costituito una importante occasione per la Corte di Appello di Milano per puntualizzare alcuni fondamentali principi in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, in particolare precisando che “… il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione”.

In altre parole “… le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente”.

Con la pronunzia in commento, dunque, la Corte di Appello di Milano ribadisce che nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti e il pagamento dei contributi prescritti non può neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico.

Il fondamento di questa pronunzia si rintraccia in una norma vecchia oramai di quasi ottanta anni e precisamente nell’art. 55, comma 2, del R.D. 1827/35, da cui si evince il principio in base al quale non solo l’Inps non può pretendere i contributi prescritti, ma non può neanche ritenerli.

Si tratta di principi antichi – ma che è importante vedere ribaditi a fronte delle pretese dell’Agenza delle entrate – in ordine ai quali la stessa Suprema Corte ha avuto occasione di pronunziarsi, ancor più recentemente, affermando che:

– “a differenza di quanto accade per le obbligazioni in generale, il pagamento di contributi previdenziali prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’Inps, attribuisce all’autore del pagamento la facoltà di chiederne la restituzione” (cfr. Cass. 20.02.2015, n. 3489).

– l’art. 3, comma 9, legge 8.8.1995 n. 335 ha “reiterato, estendendone l’applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio – di ordine pubblico e caratteristico di questo tipo di prescrizione della “irrinunciabilità della prescrizione”, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione” (cfr. Cass., SS.UU., 17.11. 2016 23397).

-“in materia di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto all’interesse delle parti” (Cass. 12.11.2019 29294)

-“la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rilevabile anche d’ufficio” (Cass. 4.12.2018 n. 31345)

Alla luce di tali principi, può dirsi consolidato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale un debito previdenziale prescritto, anche se rateizzato, comporta il diritto del debitore contribuente alla ripetizione di quanto versato.

***

Corte di Cassazione: le somme riscosse in sede di conciliazione sono soggette alla medesima tassazione prevista per il TFR (art. 19 Dpr 22.12.1986 n. 917) 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11634 del 13.02.2019, depositata il 3.5.2019, ha confermato il principio in base al quale le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione, conclusa a seguito dell’impugnazione del licenziamento promossa dal dipendente, sono tassate secondo le modalità previste per il TFR: e, dunque, ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 22.12.1986 n. 917.

Il caso di specie originava dall’opposizione del lavoratore licenziato avverso la cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate gli intimava il pagamento di € 12.177,26 a titolo di IRPEF sulla somma di € 126.531,00, riconosciutagli, in sede di conciliazione giudiziale, dal datore di lavoro, a fronte della rinuncia a proseguire il giudizio di impugnativa del licenziamento.

Le tesi in campo, quanto alla tassazione applicabile, erano due.

La prima, sostenuta dal dipendente, secondo cui le somme riconosciute a un dipendente in sede di conciliazione giudiziale sarebbero assoggettate alla tassazione prevista dall’art. 21 del d.p.r. 22.12.1986 n. 917: vale a dire alle aliquote previste per il caso di altri redditi soggetto a tassazione separata.

La seconda, avanzata invece dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui tali importi sarebbero assoggettati alle aliquote determinate per il T.F.R, secondo la modulazione di cui all’art. 19 d.p.r. 22.12.1986 n. 917.

Con la pronunzia in commento, la Suprema Corte ha ritenuto di aderire alla seconda delle due cennate tesi.

In dettaglio, la Cassazione ritiene di non poter aderire alla tesi avanzata dalla Commissione Tributaria Regionale – secondo cui, come detto or ora, le somme riscosse dal dipendente a seguito di accordo transattivo sarebbero assoggettate alla tassazione prevista dall’art. 21 del d.p.r. 22.12.1986 n. 917, determinata in base all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione – in quanto la predetta norma sarebbe assolutamente inconferente con tale ipotesi, disciplinando le modalità di tassazione dei redditi previsti a titolo di emolumenti arretrati e di indennità per la cessazione dei rapporti CO.CO.CO.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, la somma percepita dal lavoratore per effetto della transazione è assoggettabile alle aliquote di cui all’art. 19 del d.p.r. 22.12.1986 n. 917 – quindi applicando l’aliquota media degli ultimi cinque anni precedenti – posto che tale somma è ascrivibile alla nozione di “altre indennità e somme” percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Sul punto, più precisamente, la Suprema Corte ha rilevato che “…. trattandosi di somma percepita dal M. «a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro», come espressamente recita il TUIR, art. 17, comma 1, lett. a), tale somma è soggetta alla modalità di tassazione prevista dal TUIR, art. 19: anche se può apparire che l’importo tassato non si riferisca al trattamento di fine rapporto, le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono tassate secondo le modalità previste per il TFR, come nel caso di specie, conf. Cass. 24988 del 2015 e 25471 del 2018.

Il TUIR, art. 21, ritenuto dalla CTR (Commissione Tributaria Regionale: n.d.r.) applicabile al caso di specie, invece, disciplina le modalità di tassazione dei redditi previsti dal TUIR, art. 17, comma 1, lett. da b) ad n-bis), (emolumenti arretrati, indennità per la cessazione dei rapporti CO.CO.CO. e di altri redditi soggetti a tassazione separata), prevedendo la riliquidazione dell’imposta dovuta in base all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione”.

Pertanto, gli importi riscossi da un lavoratore all’esito di una transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro – pur non riferendosi espressamente al trattamento di fine rapporto – devono essere tassati in base alle aliquote applicabili al TFR.

Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la correttezza della tassazione applicata alla somma percepita a titolo transattivo dal lavoratore (19 d.p.r. 22.12.1986 n. 917).

* Avvocato Studio Legale Daverio & Florio

 

 

 

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