Rassegna di giurisprudenza – Termine di prescrizione dei crediti contributivi e previdenziali

di Bernardina Calafiori* e Alessandro Daverio*

 Cass. civ. sez. lav. 3 giugno 2019, n. 15113 Contributi previdenziali – termine di prescrizione – decennale – esclusione – mancata opposizione ad un atto di riscossione coattivaCon la recentissima sentenza in commento, la Corte di Cassazione ritorna sulla questione del termine di prescrizione dei crediti contributivi e previdenziali.

l’Inps aveva emesso una cartella esattoriale per pretesi crediti previdenziali nei confronti di un commerciante, per il tramite del concessionario per  la  riscossione.

Gli eredi avevano poi proposto opposizione al giudice del lavoro del tribunale di Salerno eccependo, tra l’altro, l’avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti per cui la cartella era stata emessa.

Detta opposizione però non era stata proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale ex art. 24, comma 5 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Da ciò il Tribunale e la Corte di Appello di Salerno ritenevano applicabile in via analogica il disposto dell’art. 2953 c.c.

Detta norma dispone che: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

La Corte d’appello riteneva infatti che la definitività della pretesa impositiva comportasse la “conversione” della prescrizione nel termine decennale, appunto ex art. 2953 c.c., equiparandolo così al giudicato. Gli eredi proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che:

«Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,

o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., che si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via». 

E quindi: «ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». 

La sentenza in commento, peraltro, si pone in continuità con l’orientamento definito in Cass. civ. ss.uu., 17 novembre 2016, n. 23397.

 

 

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