Scheda de il Commerci@lista: Certificato di agibilità
di Graziano Vezzoni* e Ermelindo Provenzani**
D.Lgs C.P.S. n.708/47 Circolare Enpals n.21/02
Che cosa è:
Il Legislatore vista la peculiarità che caratterizza il settore dello spettacolo ha ritenuto predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori di questo settore. Il certificato di agibilità è quel documento che rilascia l’Inps e nel quale attesta, previo accertamento, la regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese, enti, associazioni, organizzatori di un evento dove vengono utilizzati lavoratori dello spettacolo.
Destinatari e a cosa serve:
Le imprese, enti o le associazioni tenuti a richiedere il certificato di agibilità sono: le imprese teatrali, cinematografiche, circensi; i teatri tenda; le imprese del pubblico esercizio; gli alberghi; le emittenti radiotelevisive; gli impianti sportivi.
Con il rilascio del certificato di agibilità l’Inps autorizza imprese, enti, associazioni che occupano soggetti che svolgono un’attività tecnico-artistica a svolgere un evento o una serie di eventi.
Lavoratori interessati:
I lavoratori interessati sono quelli previsti dal punto 1 al punto 14, dell’art.3 D.Lgs. C.P.S. n.708/47 e precisamente: artisti lirici – Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazione, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey – Attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico – Registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi – Organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione – Direttori di scena e doppiaggio – Direttori d’orchestra e sostituti – Concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti – Tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda – Amministratori di formazioni artisti- che – tecnici del montaggio, del suono, del- lo sviluppo e stampa – Operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive – Arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici – truccatori e parrucchieri.
Come si richiede:
La richiesta deve essere fatta con modalità telematiche dal sito www.inps.it, previa identificazione tramite PIN, quindi, attraverso la funzione “Servizi settore sport e spettacolo”, sottomenù “richiesta agibilità”.
Tale funzione consente attraverso l’inserimento del codice fiscale dell’impresa o dell’ente, di: richiedere un nuovo certificato; comunicare variazioni; visualizzare le richieste già inserite. Telematicamente, per la richiesta andrà comunicato: il nominativo dei lavoratori occupati; il compenso previsto; i luoghi dove si svolgono le attività; le date di impegno.
Verifica della regolarità contributiva:
L’Inps ricevuta la richiesta del rilascio di un certificato di agibilità controlla e verifica la regolarità contributiva dell’impresa o ente nella sua interezza cioè vengono controllate tutte le eventuali posizioni previdenziali aperte.
Se la posizione presenta dei debiti contributivi la procedura inibisce l’emissione del certificato di agibilità. Tale posizione potrà essere sanata solo a seguito: del pagamento dei debiti pregressi; richiesta di rateizzazione del debito; produzione di idonea garanzia, fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del debito pregresso.
Durata e validità:
Il certificato di agibilità deve essere richiesto e rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi e la durata è correlata ad un preciso periodo di programmazione, documentato dal richiedente al momento della richiesta.
Casi particolari:
Il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito deve essere vincolato ad un singolo evento e tale manifestazione, artistica o sportiva, deve svolgersi per scopi benefici, sociali o solidaristici e le eventuali donazioni ricevute devono essere destinate alle predette finalità; inoltre, ai lavoratori coinvolti, non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.
Casi di esenzione:
Il possesso del certificato di agibilità non è richiesto con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche (complessi corali, bandistici, compagnie teatrali amatoriali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali ecc.) che si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione. L’esclusione opera anche in riferimento all’organizzazione di saggi di danza o saggi di altre arti, effettuate da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure manifestazioni organizzate a fini socio educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose.
Casi di esenzione:
In caso di mancato possesso del certificato di agibilità è prevista una sanzione amministrativa pari a Euro 125,00 per ogni lavoratore al quale si riferisce l’inosservanza e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
La sanzione è estinguibile con il pagamento di una somma pari ad 1/3 del massimo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’illecito.
* ODCEC di Lucca ** ODCEC di Palermo
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!