Scheda de il commerci@lista Job Act: DIS-CoLL
di Graziano Vezzoni*
D.Lgs n.22/2015
DIS-COLL:
La Dis-Coll avrà la funzione di fornire un sostegno al reddito.
Decorrenza:
A decorrere dal 1 maggio 2015.
Destinatari:
Sono destinatari della Dis-Coll i collabora- tori coordinati e continuativi, anche a pro- getto, che perderanno involontariamente la propria occupazione. Sono esclusi gli amministratori ed i sindaci iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Requisiti:
La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori che:
- Siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di co.co/co.co.pro di almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Importo:
L’importo dell’assegno è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione del lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o fra- zione di essi. Per l’anno 2015 se l’importo è pari o inferiore a € 1.195 (tale cifra verrà annualmente rivalutata sulla base della varia- zione dell’indice Istat) la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione mensile. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a €
1.195 l’indennità Dis-Coll sarà pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’importo massimo mensile comunque non potrà superare € 1.300. L’importo si riduce de 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4 mese.
Durata:
La Dis-Coll è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà delle mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. L’indennità non può in ogni caso superare i 6 mesi.
Domanda e decorrenza:
La domanda dovrà essere presentata all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rap- porto di lavoro. La Dis-Coll spetta a de- correre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Condizione:
L’erogazione dell’indennità è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Compatibilità con il lavoro autonomo o d’impresa individuale:
L’indennità Dis-Coll è anche compatibile con il lavoratore che intraprende un’attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limi- te utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Il lavoratore deve comunicare all’Inps, entro 30 giorni, l’inizio della nuova attività comunicando anche il reddito presunto.
Decadenza:
Il lavoratore decade dalla Dis-Coll nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata di durata superiore a 5 giorni; se il contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni l’indennità è sospesa d’ufficio, e riprenderà al termine del periodo di
*ODCEC di Lucca
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