Scheda n.3 de il Commerci@lista – Partite iva mono-comittente
di Graziano Vezzoni*
Legge n.92/2012
Art.69-bis, D.Lgs. n.276/2003
Circolare Ministero del Lavoro n.32/2012
Soggetti interessati:
sono i titolari di partita IVA, come definiti dall’art.35 del D.P.R. 633/1972,“… soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscano una stabile organizzazione”. L’art. 2222 C.C. definisce il contratto d’opera come il contratto attraverso il quale un imprenditore od un lavoratore autonomo si obbliga ” a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Il Legislatore per evitare che i committenti obblighino i propri collaboratori ad aprire una partita IVA ha introdotto tre parametri indice di una prestazione di lavoro autonomo simulata. Per la qualificazione del rapporto di lavoro quale co.co.co., devono es- sere presenti almeno 2 dei 3 parametri.
Presupposti e parametri sono:
1) durata della collaborazione: il periodo lavorativo misurato nell’arco di due anni consecutivi; deve essere pari ad almeno 8 mesi per ciascun anno (241 giorni anche non continuativi);
2) corrispettivo derivante dalla prestazione: deve essere pari almeno all’80% dei corrispettivi complessivi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo nell’arco di due anni solari consecutivi – decorrenti dall’emissione della prima fattura-;
3) postazione di lavoro fissa: tale presupposto si verifica quando il collaboratore utilizza, anche non in esclusiva, una postazione ubicata nei locali del committente.
Decorrenza per i controlli:
La decorrenza per la verifica della presunzione di (para)subordinazione decorre con due differenti termini, a seconda che il collaboratore in mono-committenza abbia aperto la partita Iva prima o dopo il 18 luglio 2012. Nel primo caso il Legislatore concede 12 mesi in più per adeguarsi.
Verifica del riscontro dei parametri (due su tre):
Collaborazione con P. Iva aperte prima
del 18 luglio 2012 |
|
Postazione fissa e Fatturato | La presunzione di operatività sarà verificabile dopo il 18/7/15. |
Durata della collaborazione e Posta- zione fissa;
Durata della collaborazione e Fatturato |
La presunzione di operatività sarà verificabile dal 2016 perché il primo biennio sarà 2014/2015. |
Collaborazione con P. Iva aperte dopo del 18 luglio 2012 | |
Postazione fissa e Fatturato | La presunzione di operatività è verificabile dal 18/7/14. |
Durata della collaborazione e Posta- zione fissa;
Durata della collaborazione e Fatturato |
La presunzione di operatività è verificabile dal 1° gennaio 2015 in quanto il primo biennio si è concluso al 31 di- cembre 2014. |
Conseguenze:
le conseguenze della verifica e il riscontro del verificarsi delle presunzioni possono comportare diversi risultati ispettivi a seconda della legittimità o meno della presentazione del progetto:
– il progetto esiste ed è verificabile: il rapporto si inquadra in “co.co.pro. con partita IVA”;
– il progetto è assente o solo formalmente presente: il rapporto si inquadra in co.co.pro. a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione (prima fattura);
-indipendentemente dalla presenza del progetto qualora ricorrano i presupposti della subordinazione: il rapporto di co.co.co. verrà convertito in un rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (prima fattura).
Esclusioni dalle presunzioni:
la presenza delle presunzioni non opera quando:
- la prestazione lavorativa è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati;
- qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività quali:
- il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dell’istruzione e formazione professionale):
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato,
- il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da “rilevanti esperienze”.
Unitamente al possesso delle citate competenze e capacità di cui al punto 2 il Legislatore richiede inoltre, ai fini della esclusione dalle presunzioni:
a)che i certificati, i diplomi e i titoli debbano essere pertinenti all’attività svolta dal collaboratore;
b)che il titolare della partita IVA dimostri di aver conseguito un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il minimale
*ODCEC di Lucca
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!