Scheda n.4 de il commerci@lista Job Act: NASPI

di Graziano Vezzoni* 

D.Lgs n.22/2015

NASPI:
La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego sostituirà l’Aspi e la mini Aspi e avrà la funzione di fornire un sostegno al reddito.

Decorrenza:
A decorrere dal 1 maggio 2015.

Destinatari:
Sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti che perderanno involontariamente la propria occupazione, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.La Naspi viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione.

Requisiti:
La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Importo:
L’importo dell’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni diviso per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4.33. Per l’anno 2015 se l’importo è pari o inferiore a € 1.195 (tale cifra verrà annualmente rivalutata sulla base della variazione dell’indice Istat) la Naspi è pari al 75% della retribuzione mensile risultante dal calcolo precedente. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a € 1.195 l’indennità Naspi sarà pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’importo massimo mensile comunque non potrà superare € 1.300. La Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4 mese.

Durata:
La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2017 verrà corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Domanda e decorrenza:
La domanda dovrà essere presentata all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Naspi spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Condizione:
L’erogazione dell’indennità è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Incentivo all’autoimprenditorialità:
Il lavoratore che ha diritto alla Naspi può richiedere, la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo che gli spetta, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo, d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa del socio. Il lavoratore che intende avvalersi di tale disposizione deve, a pena di decadenza presentare all’Inps telematicamente la domanda entro 30 giorni dalla data di inizio attività di lavoro autonomo, d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro, eccetto quello con la cooperativa, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata deve restituire l’anticipazione ottenuta.

Compatibilità con il lavoro subordinato:
L’erogazione dell’indennità Naspi e compatibile con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito annuale non sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. Il lavoratore deve comunicare la nuova occupazione entro 30 giorni dall’inizio del nuovo lavoro ed il reddito annuo previsto.

Compatibilità con il lavoro autonomo o d’impresa individuale:
L’indennità Naspi è anche compatibile con il lavoratore che intraprende un’attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Il lavoratore deve comunicare all’Inps, entro 1 mese, l’inizio della nuova attività comunicando anche il reddito presunto.

Decadenza:
Il lavoratore decade dalla Naspi nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale senza provvedere alla comunicazione;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordina- rio di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la Naspi.

*ODCEC di Lucca

 

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