Tirocinio di orientamento e formazione

di Stefano Lapponi*

Il tirocinio costituisce lo strumento di inserimento temporaneo di un soggetto all’interno di una realtà lavorativa. Lo strumento è volto quindi ad agevolare il conseguimento di conoscenze professionali tali da poter sfruttare le opportunità del mercato del lavoro e poter acquisire un inquadramento professionale futuro.

L’ordinamento giuslavoristico prevede diverse tipologie di tirocinio, distinte in base alle finalità proposte e ai soggetti coinvolti.

Sono previsti:

  • tirocini di formazione ed orientamento, distinti a loro volta in tirocini curriculari ed extra curriculari;
  • tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche (cd. Praticanti);
  • tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
  • tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
  • tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone, alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari.

I tirocini di qualsiasi tipologia non configurano un rapporto di lavoro subordinato o para subordinato.

I tirocini di formazione ed orientamento costituiscono una misura formativa di politica attiva del lavoro il cui fine è creare il contatto diretto tra un’azienda ed un soggetto privo di esperienza lavorativa, ovvero privo di occupazione. In tal modo si favorisce l’acquisizione e l’arricchimento del tirocinante, in termini di conoscenze e di competenze professionali, agevolandone l’inserimento nel mondo del lavoro.

Tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare è la tipologia di tirocinio volta ad agevolare il processo di completamento del grado di istruzione e di apprendimento del tirocinante attraverso l’istituto dell’alternanza scuola/lavoro. Viene generalmente espletato attraverso gli istituti scolastici, ovvero all’interno di un piano di studio delle università.

La materia dei tirocini curriculari è disciplinata dai regolamenti dei singoli istituti scolastici e delle università.

I soggetti destinatari sono tutti gli studenti iscritti ad un corso di studi. Le scuole e università o gli enti di formazione accreditati pertanto sono i promotori dei tirocini (alternanza scuola/lavoro) e i soggetti ospitanti possono risultare gli stessi istituti didattici o strutture convenzionate con i medesimi.

I soggetti ospitanti non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione (unilav). Per i tirocini curriculari non è prevista una durata minima né massima e non è statuito alcun obbligo di retribuzione.

Per quanto riguarda gli obblighi assicurativi e previdenziali, l’istituto scolastico o l’università deve garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché una copertura per la responsabilità civile. Non sussiste in capo ai soggetti ospitanti alcun obbligo previdenziale.

Tirocinio extra curriculare.

È la forma di tirocinio che ha come finalità l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione,  favorendone  il contatto diretto con il soggetto ospitante, ed è volto all’arricchimento di conoscenze e all’acquisizione di competenze professionali. La materia dei tirocini extra curriculari è disciplinata dall’accordo Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, ex articolo 1 comma 34 della legge 92/2012 e conseguenti delibere regionali che ne hanno recepito la materia.

I destinatari del tirocinio extra curriculare sono:

  • soggetti in stato di disoccupazione come previsto dall’art. 19 del lgs. 150/2015;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • soggetti occupati in cerca di altra occupazione;
  • soggetti disabili o svantaggiati.

Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro sia persona fisica che giuridica, pubblica o privata.

I tirocini di formazione ed orientamento extra curriculari hanno limitazioni di durata. La durata minima di occupazione nella generalità dei casi è di due mesi, fatta eccezione per i tirocini promossi dal Servizio per l’impiego, per studenti ovvero svolto nei periodi estivi, che possono avere durata minima di quattordici giorni.

Altra eccezione è se i soggetti ospitanti svolgono attività stagionale: in tal caso la durata minima è fissata in un mese.

Quanto alla durata massima, i tirocini di tale specie possono svolgersi in dodici mesi, comprendendo nel periodo anche le proroghe e i rinnovi. Presenta eccezione la durata massima per i tirocini che vedono coinvolti soggetti disabili (art.1 co.1 legge 68/99) che possono essere svolti fino a 24 mesi.

Le Regioni, sia per la durata minima che massima, possono disporre limiti diversi e migliorativi.

La normativa di riferimento fissa anche limiti numerici per la stipula di un tirocinio. Il soggetto ospitante non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, nel rispetto della durata massima.

L’azienda ospitante può attivare contemporaneamente più tirocini in proporzione ai dipendenti occupati nell’unità produttiva. Il quadro generale prevede:

  • 1 tirocinante se il soggetto ospitante occupa da 1 a 5 dipendenti;
  • 2 tirocinanti se il soggetto ospitante occupa da 6 a 20 dipendenti;
  • una quota del 10% massimo dei dipendenti occupati in aziende con più di 21 dipendenti in forza.

Ai fini della determinazione dei limiti numerici sono esclusi dal computo i tirocini con soggetti disabili o di svantaggio. Non sussiste cumulabilità tra tirocini curriculari ed extra curriculari.

Indennità

Il tirocinante percepirà una indennità riconosciuta per le attività svolte, fissata nel limite (minimo) di 300 euro lordi mensili, che le Regioni con proprie delibere possono aumentare. L’indennità viene erogata solo a fronte di una partecipazione minima pari al 70% del tirocinante alle attività mensili prefissate.

L’indennità è considerata, a livello fiscale, un reddito di lavoro assimilato ex art. 50 del TUIR, ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Reclutamento e adempimenti.

Il reclutamento del tirocinante avviene per convenzione tra ente promotore e soggetto ospitante. Alla convenzione va allegato il Piano Formativo individuale (PFI) dove va inserita l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento: il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante. Nel medesimo documento va indicata la durata del tirocinio nonché le ore giornaliere e settimanali. Devono essere altresì indicate l’indennità che verrà riconosciuta, le garanzie assicurative e le attività da svolgere indicate sulla base della classificazione dei settori economico professionali. Non è prevista invece l’iscrizione al Libro Unico del Lavoro.

Il soggetto ospitante deve assicurare presso l’Inail il Tirocinante e deve stipulare una assicurazione per responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

*Odcec Macerata

 

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