Tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale in itinere

di Isabella Marzola* 

La Camera dei deputati ha da poco approvato il disegno di legge in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale che riforma la disciplina vigente. Si tratta di un provvedimento di iniziativa governativa collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016.

Nel 2015, per la prima volta dopo quasi vent’anni di riforme orientate alla moltiplicazione delle forme contrattuali di lavoro subordinato, il Jobs Act ha semplificato il quadro normativo riportando al centro del sistema il contratto di lavoro subordinato. Poi, con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – uno dei decreti attuativi della Legge delega n. 183 del 2014 – il legislatore ha disposto l’abrogazione di tutte le norme contenute nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che disciplinavano i contratti di lavoro a progetto, facendo al contempo salvi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 409 c.p.c.. Tra le norme abrogate vi è anche l’art. 69 bis del d.lgs. 276/2003, che era stato introdotto nel 2012 dalla legge Fornero e che prevedeva una presunzione in forza della quale, in presenza di determinate condizioni, la prestazione resa da un soggetto titolare di partita iva si considerava un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi con il d.lgs. 81/2015 sono state eliminate diverse forme contrattuali spesso utilizzate in maniera elusiva, come il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e altre forme di lavoro subordinato poco utilizzate nella pratica, come il lavoro ripartito.

Parallelamente, sempre con il d.lgs. 81/2015, il legislatore ha deciso di affrontare il problema di quella vasta zona grigia costituita dai contratti di collaborazione, spesso impropriamente utilizzati dalle imprese, e ha esteso la disciplina del contratto di lavoro subordinato anche a tutte quelle

  • esclusivamente personali;
  • continuative;
  • -le cui modalità di esecuzione sono organizzate dai committenti anche con riferimento ai tempi e al luogo di Dopo aver effettuato questa operazione di “pulizia” della zona grigia tra autonomia e subordinazione, il Governo ha ritenuto necessario proteggere, valorizzare e incentivare il lavoro genuinamente autonomo. Perciò con il disegno di legge (ddl) che è ora in Senato si introduce un vero e proprio “Statuto dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi” che vuole valorizzare e proteggere le caratteristiche proprie del lavoro autonomo professionale.

Le linee guida della legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

Riassumiamo brevemente le principali linee guida lungo le quali si sviluppa il provvedimento:

  1. tutela nel contratto con il committente contro clausole contrattuali abusive nei confronti del lavoratore autonomo (modifiche unilaterali delle condizioni del contratto, recesso unilaterale, termini di pagamento lunghi), tutela contro i ritardi di pagamento dei compensi, riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale al lavoratore autonomo;
  2. tutela nel mercato del lavoro, con una serie di strumenti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, ma anche con il concorso di soggetti privati, per favorire l’orientamento al mercato del lavoro e l’accesso a opportunità di lavoro, anche verso le pubbliche amministrazioni;
  3. allargamento e rafforzamento dei diritti previdenziali e di assistenza in caso di malattia, maternità, infortunio, congedi parentali e anche altre forme di welfare su base mutualistica a protezione del reddito in caso di perdita del lavoro;
  4. previsione della deducibilità integrale delle seguenti tipologie di spesa:
    • spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute durante lo svolgimento dell’incarico;
    • spese sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi, nel limite di 10.000 euro all’anno;
    • spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto imprenditorialità erogati da organismi accreditati, fino ad un massimo di 5.000 euro l’anno;
    • costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Le singole previsioni della legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

Ambito di applicazione (art. 1): le disposizioni contenute nel ddl si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c. (prestazione occasionale d’opera). Sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti).

Tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2). In tema di compensi, un’importante novità è che alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese e tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni del d.lgs. 231/2001 in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Ciò significa che la tutela dei pagamenti è estesa anche ai lavoratori autonomi, in particolare il pagamento dovrà avvenire entro un termine concordato non superiore a 60 giorni e, se il termine non è concordato, entro 30 giorni dalla fattura o dalla effettuazione della prestazione, se successiva al ricevimento della fattura. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi moratori: la loro misura, se non è concordata tra le parti è quella degli interessi legali di mora che ammontano al tasso legale di riferimento (oggi pari a 0) più l’8%.

In tema di Clausole e condotte abusive (art. 3) il provvedimento qualifica alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il risarcimento del danno in capo al committente, in particolare stabilisce che si considerano abusive:

  • le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;
  • le clausole che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Inoltre è considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta, ciò significa che il committente non può rifiutarsi di stipulare il contratto in forma scritta, qualora il lavoratore autonomo ne faccia richiesta.

Nelle ipotesi di clausole abusive o rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche attraverso un tentativo di conciliazione.

Infine ai rapporti contrattuali di cui alla presente norma si applica l’art. 9 della legge 192/1998 in tema di abuso di dipendenza economica.

Apporti originali e invenzioni del lavoratore (art. 4).

Nel testo del ddl vengono riconosciuti al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, a meno che l’attività inventiva sia oggetto del contratto.

Il provvedimento prevede poi quattro deleghe legislative al Governo.

La prima Delega al Governo è in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi (art. 5) e prevede la rimessione di alcuni atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi, nel rispetto dei seguenti principi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini e collegi; individuazione di misure che garantiscono il rispetto della disciplina in materia di dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; individuazione delle circostanze che possono determinare conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti iscritti a ordini o collegi.

La seconda Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (art. 6) è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio sanitario, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Inoltre il Governo, in forza di tale delega dovrà adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi: riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le 3 mensilità di contribuzione dovuta; introduzione di minimali e massimali per le prestazioni di maternità; incremento della platea di beneficiari ed eventuale esclusione dell’indennità per eventi di durata inferiore a 3 giorni; aumento dell’aliquota contributiva (max 0,5%).

La terza delega, (Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute sicurezza degli studi professionali – art. 11) riguarda il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. In particolare prevede:

a) determinazione delle misure tecniche e amministrative di prevenzione;

b) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali,      con o senza retribuzione;

c)semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali;

d)riformulazione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

Altra novità è stata introdotta all’art. 7 del ddl, il quale prevede il riconoscimento della DIS-COLL anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione.

Il provvedimento prevede anche l’ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali (art. 8):

  • deducibilità totale delle spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute durante lo svolgimento dell’incarico, come indicato in precedenza. A tali spese non si applicheranno più i limiti di cui all’art. 54, comma 5, del Tuir, il quale stabilisce che le spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;
  • accesso delle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps non pensionate e non iscritte ad altre forme obbligatorie al trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro;
  • prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi;
  • possibilità di fruire del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bambino (non più solo entro il primo anno);
  • introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra cassa o gestione di previdenza);
  • il trattamento economico per congedo parentale è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, è fissata in misura pari al 30% del reddito di lavoro percepito nei 12 mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile se l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi, un numero di mesi inferiore a 12, nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, come previsto dal dm 4 aprile 2002;
  • applicazione della nuova disciplina anche nei casi di adozione e affidamento preadottivo.

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (art. 9)

  • Le spese per l’iscrizione a master e a corsi si formazione o di aggiornamento professionale e le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e soggiorno, saranno integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro. Attualmente queste spese, sostenute dal professionista per la sua formazione, la quale, costituisce peraltro, un obbligo per gli iscritti agli Ordini, sono regolate dall’articolo 54, comma 5 del Tuir, prevedendo la possibilità per i suddetti soggetti, di poter dedurre le suddette spese al 50%, come a dire che questi costi vanno al di là dell’attività
  • Le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità saranno integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro.
  • Gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o solidarietà saranno integralmente deducibili. 

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio (art. 14)

  1. In caso di gravidanza, malattia e infortunio, i lavoratori autonomi potranno usufruire della sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno
  2. In caso di maternità, previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma potrà farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia o da soci.
  3. In caso di malattia o infortunio grave che impedisce lo svolgimento della prestazione per oltre 60 giorni, il pagamento dei contributi sarà sospeso per tutta la durata dell’evento fino ad un massimo di 2 anni. I contributi potranno essere versati a rate (numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione).

Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione (art 10)

  1. I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si doteranno di uno sportello dedicato al lavoro autonomo in ogni sede.
  2. L’elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato dall’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) nel proprio sito internet. Inoltre le modalità di trasmissione all’ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati saranno stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Lo sportello dedicato raccoglierà domande e offerte di lavoro autonomo e fornirà informazioni ai professionisti e alle imprese che ne fanno richiesta, anche relativamente alle modalità di inizio attività, trasformazione, accesso ad appalti pubblici e agevolazioni.

Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati (art. 12)

  1. Le pubbliche amministrazione, in qualità di stazioni appaltanti, promuoveranno la partecipazione dei lavoratori autonomi ad appalti pubblici o bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca, favorendo l’accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la partecipazione alle procedure di
  2. Al fine dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali i lavoratori autonomi saranno equiparati alle piccole e medie
  3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e all’assegnazione di incarichi, ai lavoratori autonomi sarà riconosciuta la possibilità:
    i.di costituire reti di professionisti e di partecipare a reti di imprese (reti miste);
    ii.di costituire consorzi stabili professionali;
    iii.di costituire associazioni temporanee professionali.

Modifiche al codice di procedura civile (art. 15)

Il ddl prevede la modificazione dell’art. 409 del c.p.c. e stabilisce che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa, quindi è sempre meglio che le parti stabiliscano come avverrà il coordinamento.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (Art. 17)

Al fine di coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà istituito un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti del Ministero, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore più rappresentative. Il compito è quello di formulare proposte e indirizzi operativi su: modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale.

Conclusioni

Il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nel complesso valorizza il ruolo socio economico del lavoro autonomo con misure di equità e razionalizzazione, e contiene deleghe utili a potenziare l’attività delle Casse previdenziali nonché a valorizzarne le funzioni pubblicistiche. Vi sono però anche aspetti su cui “richiamare” l’attenzione del legislatore, come i principi sanciti dagli articoli 35 e 36 della Costituzione in materia di retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, di cui non vi è traccia nel ddl, come servirebbe un sistema di tutela in caso di mancato pagamento dei compensi professionali da parte della clientela ed andrebbero ampliate e definite meglio le tutele della maternità, ad esempio adottando il calcolo dell’indennità di maternità previsto per le professioniste iscritte ad un ordine, che fa riferimento all’anno precedente a quello della maternità e non a quello in cui nasce il bambino.

* Odcec Ferrara

 

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