Amministratori e subordinazione
di Marialuisa De Cia ODCEC Milano
I consolidati orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni sulla compatibilità dei rapporti di lavoro subordinato con le cariche sociali, hanno portato l’INPS ad “aggiornare” le proprie linee guida.
Con il messaggio n. 3359 del 17/09/2019, l’INPS ha stabilito i criteri che rendono compatibili, per la medesima persona fisica, il rapporto di lavoro subordinato con le cariche sociali di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato o amministratore socio unico.
Sulla base dell’assunto giurisprudenziale che ritiene configurabile un rapporto di lavoro subordinato per le persone fisiche con cariche sociali a condizione che sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell’organo di amministrazione della società, l’Istituto, con il citato messaggio, ha introdotto criteri di valutazione in relazione alle differenti tipologie di carica.
Premette l’Istituto che l’accertamento dovrà essere comunque effettuato caso per caso verificando i) la sussistenza dell’affidamento del potere deliberativo ad un organo collegiale ii) l’assoggettamento gerarchico del lavoratore interessato ad un altro soggetto e iii) lo svolgimento concreto, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, di mansioni estranee al rapporto sociale non rientranti nei poteri derivanti dalla carica sociale o dalle deleghe conferite.
In relazione a quanto sopra, pertanto, le situazioni in concreto analizzate dall’INPS con il messaggio in contesto, sono così sintetizzabili:
- Presidente del consiglio di amministrazione: compatibile con il rapporto di lavoro subordinato se soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale.
- Amministratore unico: incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
- Amministratore delegato: la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato dovrà essere valutata in relazione alla portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione. Un delega generale con facoltà di agire senza il consenso del CdA comporta la incompatibilità del rapporto di lavoro subordinato, mentre una delega parziale o specifica o limitata lo consente.
- Socio unico di società di capitali: incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
- Socio titolare di poteri di gestione esclusiva (titolare di fatto): incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
- Socio di società di capitali e amministratore: la valutazione della compatibilità dovrà essere fatta caso per caso verificando la sussistenza reale della subordinazione.
L’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato comporta, oltre ad implicazioni di natura fiscale, il disconoscimento della contribuzione versata anche ai fini pensionistici e con effetto retroattivo.
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