Cassazione: licenziamento per copia di file aziendali
di Anna Isoardi Odcec Cuneo
Con la sentenza n. 25147/2017, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena legittimità di un licenziamento adottato nei confronti di un dipendente che aveva copiato, su un proprio dispositivo elettronico personale, dati aziendali, seppur non protetti da password, anche se i medesimi non erano stati ceduti a soggetti terzi.
La Suprema Corte, considerando anche la previsione dell’art. 52 del CCNL del settore chimico applicato in azienda, ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse una infrazione connotata da mancata diligenza sul lavoro. Infatti il citato articolo, la cui violazione consente il recesso del rapporto di lavoro, contempla tra le ipotesi il furto, il danneggiamento volontario di beni dell’impresa ed il trafugamento di disegni, utensili e schede di proprietà aziendale.
La copiatura di dati di proprietà aziendale rientra, secondo la Corte, tra tali ipotesi che in proma battuta pareva dover essere derubricato in un altro passaggio del CCNL ove è prevista una sanzione disciplinare conservativa in caso di utilizzo improprio di strumenti di lavoro aziendali.
Nel comportamento del lavoratore i giudici della Cassazione hanno ravvisato una condotta consapevole finalizzata a sottrarre dati aziendali: in tale ottica appare irrilevante la circostanza che i dati non avessero alcuna protezione informatica. La mancanza di una password non autorizza il lavoratore ad avvalersene per finalità proprie, facendo uscire i dati dall’ambito della sfera di controllo del proprio datore.
l 12 ottobre 2017 l’Inps ha rilasciato l’attesa circolare n. 140/2017 che fornisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro, i criteri interpretativi e operativi di una norma che ha atteso quasi dieci mesi prima di essere pienamente operativa: il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso Enti di previdenza privati.
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