Compatibilità tra apprendistato e distacco
di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 290 del 12/01/2018, ha fornito un parere in merito alla compatibilità tra il contratto di apprendistato ed il distacco.
Come noto, il distacco deve essere necessariamente legato ad un interesse temporaneo del “distaccante” presso il distaccatario e deve rivestire i caratteri della “liceità” in modo tale da prevenire operazioni di mero “prestito di personale”, configurabili correttamente solo nella somministrazione lecita di manodopera.
Dall’altra parte non bisogna dimenticare che il contratto di apprendistato, pur configurandosi come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha pur sempre delle finalità formative che devono essere obbligatoriamente osservate affinché si possa usufruire sia delle agevolazioni “contrattuali” (ad. esempio, possibilità di sottoinquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto al livello di destinazione finale) sia delle agevolazioni contributive.
In merito a tale questione della finalità formativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che il “distacco” non è incompatibile con il contratto di apprendistato purché all’interno del piano formativo individuale (c.d. PIF), stipulato tra datore di lavoro e lavoratore (ovviamente sotto la supervisione e controllo di un Ente di Formazione accreditato) sia inclusa la possibilità di “distacco” e venga sempre garantita la presenza di un tutor che seguirà l’attività formativa dell’apprendista.
Nel parere sopracitato viene, infine, precisato che la responsabilità della formazione rimane sempre a carico dell’azienda/datore di lavoro, anche nei periodi in cui il lavoratore è distaccato presso terzi.
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