Comunicazione lavoratori autonomi: attivazione nuova procedura
*di Pietro Aloisi Masella
Dal 28 marzo 2022 sul portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), è stata attivata la nuova procedura che permette ai committenti di assolvere alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, così come disposto dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008, pertanto, dal prossimo 1° maggio, non sarà più possibile effettuare le comunicazioni via e-mail agli Ispettorati territoriali del lavoro.
Il suddetto articolo stabilisce che, all’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, deve essere effettuata la preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
Nelle more dell’integrazione degli applicativi informatici, l’Inl – con nota 29/2022 – aveva previsto, dalla data di operatività dell’obbligo, ossia dal 21 dicembre 2021, l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito per ciascun Itl, nella quale dovevano essere riportati i dati necessari all’identificazione dei soggetti coinvolti, committente e prestatore, una sintetica descrizione dell’attività e del relativo compenso ed anche il luogo, la data di inizio e la presunta durata della prestazione.
Nelle modalità operative riportate nelle note dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in occasione del rilascio del nuovo applicativo online per le comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali, si specifica che solo fino al 30 aprile sarà in ogni caso possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail.
A decorrere dal 1° maggio, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico e altri canali non saranno più utilizzabili e pertanto non saranno più ritenute valide altre modalità operative dando luogo a comunicazioni non conformi.
I datori di lavoro e i soggetti abilitati possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del ministero tramite Spid o Cie dove trovano Il modello “UNI_Lav_Auton_Occas”, per effettuare la comunicazione e seguendo le indicazioni potranno inviare il modello che si compone di quattro sezioni.
Nel caso di omessa comunicazione, il personale ispettivo applicherà la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
*Odcec Roma
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