Congruità Cantieri – Il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera

di Luisella Fontanella*

 

Da molti anni si discuteva della necessità di uno strumento per contrastare il lavoro nero e il lavoro autonomo non genuino nei cantieri edili.

Personalmente avevo già affrontato la tematica in un convegno con Cassa Edile di Torino nel 2006; sembrava cosa fatta, ma poi è caduto tutto nell’oblio.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020 ha reso obbligatoria la verifica per i cantieri che avranno data di inizio dal 1 novembre 2021 relativi a:

  • tutti i lavori pubblici di qualsiasi importo
  • i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.

La verifica di congruità avrà a oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione e attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con ricadute sul rilascio del DURC.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile della provincia dove è sito il cantiere, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da esso delegato oppure dal committente

Sappiamo che ogni Cassa Edile ha regole proprie – pagamento ferie, permessi o TFR ad. es.- per questo è stato reso disponibile uno strumento informatico nuovo, uguale per tutti, per la gestione della Congruità: l’osservatorio cantieri.

Imprese e Consulenti lo dovranno usare per caricare le DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) che dovranno essere approvate dalla Cassa Edile competente per territorio; il nuovo cantiere sarà identificato da un Codice Univoco riconosciuto a livello nazionale.

Date le tempistiche necessarie per l’iter di approvazione, consiglio di inserire le DNL con il massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza della denuncia MUT di competenza.

I termini per l’invio dei dati è la stessa di quella per l’invio del MUT; per i cantieri che iniziano il 1 novembre dovranno, quindi, essere inviate entro il 31 dicembre 2021.

L’Osservatorio Cantieri non è il MUT ma un sistema completamente separato e per accedervi è necessario collegarsi tramite il sito delle Casse Edile; le credenziali per l’accesso sono le stesse valide per il MUT (codice Utente e Password)

La procedura per la compilazione delle è intuitiva, si devono dichiarare i dati di:

  • impresa dichiarante
  • committente del lavoro
  • dati del cantiere
  • la durata dell’appalto
  • eventuali imprese subappaltatrici (da compilare a cura dell’appaltatore)

Se l’appaltatore ha già caricato la propria DNL, il subappaltatore può importare i dati relativi al cantiere.

Le DNL così create verranno sottoposte a verifica da parte della Cassa Edile. In caso di approvazione I canteri così convalidati potranno essere importati automaticamente attraverso il MUT e utilizzati da tutte le imprese che prenderanno parte ai lavori. In ogni cantiere confluirà tutta la manodopera in esso impiegata: questo ne renderà possibile la valutazione della congruità.

Occorre fare estrema attenzione all’inserimento dei dati, in quanto non sarà possibile apportare correzioni radicali ai cantieri stessi, salvo la creazione di una DNL integrativa che consente però modifiche limitate.

L’inserimento della DNL

  1. deve essere effettuato entro la fine del mese in cui inizia un nuovo cantiere;
  2. non è alternativo o sostitutivo alla Denuncia di Nuovo Lavoro presentata all’INAIL;
  3. avviene unicamente all’apertura del cantiere;
  4. eventuali sospensioni lavorative non comportano l’inserimento di una nuova DNL;
  5. deve essere effettuato dall’Impresa Appaltatrice/Affidataria Principale che dichiarerà le imprese in subappalto

Indicazione del Tipo di lavoro

è il primo passo nella compilazione della DNL (non modificabile con la DNL Integrativa):

  • Appalto: non si intende esclusivamente un lavoro pubblico, ma tutti i lavori, pubblici e privati che una impresa si aggiudica;
  • Subappalto: si intende un lavoro eseguito da un’impresa che ha ricevuto i lavori dall’impresa affidataria principale;
  • In Proprio: si intende un lavoro in cui l’Impresa Committente è anche Appaltatrice (es. una Impresa che acquista un terreno e costruisce villette a schiera che esegue direttamente o subappalta in parte o completamente tutta l’opera);
  • Somministrazione/Distacco: per Somministrazione si intende un lavoro eseguito da una impresa che utilizza personale fornito da una Agenzia per il Lavoro; per Distacco si intende un lavoro eseguito da una impresa che utilizza personale fornito da un’altra impresa; queste tipologie di tipo lavoro vengono trattate alla stessa maniera dei lavori in Subappalto ovvero, in sede di compilazione della DNL l’impresa appaltatrice indicherà tra i propri subappaltatori le imprese che forniscono personale in Somministrazione/Distacco.
  • Affidamento: si intende un appalto concesso ad un gruppo di aziende che si uniscono in una unica ragione sociale (Consorzio, ATI, RTI ecc). In questa casistica è necessario specificare anche la posizione del dichiarante della DNL rispetto al gruppo di imprese, ovvero:
  • a. Mandataria/Consorzio: indica che l’impresa che dichiara la DNL è la stessa ragione sociale formata dal gruppo delle imprese.
  • b. Mandante/Consorziato: in questo caso l’impresa che dichiara la DNL è una delle imprese che formano il gruppo. In questa casistica è obbligatorio inserire anche il codice fiscale della Mandataria/Consorzio

Ogni mese si dovranno inserire le ore lavorate su ciascun cantiere; il calcolo viene effettuato mese per mese, ma solo alla chiusura dell’appalto si procederà alla verifica che ne determinerà la congruità ed il relativo rilascio del DURC per la riscossione del saldo dell’opera.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Ricordo che deve essere richiesta la congruità per qualsiasi importo dell’opera; penso a tutti i comuni che stanno appaltando lo sgombero neve in questo periodo invernale per importi a volte molto esigui.

Per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva (Art. 4 DM n.143 del 25.6.2021, 2° e 3° comma).

E se il cantiere non risulta congruo?

E’ previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica della congruità riferita alla singola opera inciderà sul regolare rilascio del Durc all’impresa affidataria

È altresì possibile produrre documentazione per dimostrare che la non congruità deriva da fattori che hanno permesso risparmi sulle maestranze impiegate, ad esempio utilizzo di macchinari specifici.

Esempio di calcolo (prelevato dal sito di Cassa Edile Torino)

Fin qui le regole, ma quando ci apprestiamo ad inserire i dati di un nuovo cantiere si presentano i primi dubbi e difficoltà.

Vedete, nella tabella qui sopra, che si devono inserire due valori: il valore dell’opera ed il valore delle sole opere edili sul quale verrà effettuato il calcolo di congruità.

Per imprese strutturate, con capitolati d’appalto fatti a regola d’arte questo non è un problema, ma sono imprese che con tutta probabilità hanno al loro interno personale in grado di conoscere ed inserire questi dati sul portale Osservatorio Cantieri.

Il problema si presenta con le imprese minori, spesso sprovviste anche di segreteria, che affidano a noi il lavoro, ma che non sanno dirci con precisione qual è il valore edile (Nel campo “Importo Lavori Edili” occorre indicare l’ammontare del valore dei lavori edili al netto dell’Iva e comprensivo di subappalti, manodopera, materiali, noli “a caldo” e “a freddo”, somministrazioni e distacchi, oneri per la sicurezza ed eventuali quote relative a lavoratori autonomi edili. Può coincidere all’ Importo Complessivo Lavori o esserne una parte, a seconda dei lavori appaltati. Tale importo sarà utilizzato ai fini del controllo di congruità della manodopera nel cantiere) perché han fatto un preventivo “chiavi in mano”.  Penso a molte imprese che si stanno occupando del rifacimento facciate; presentano all’amministrazione degli stabili un preventivo dove non viene specificata ogni singola opera (ponteggio, permessi, costo di noleggio eventuali macchinari, materiali, ecc.)

Altro problema riscontrato è quello delle varianti in corso d’opera. Il sistema Osservatorio Cantieri non permette nessuna variazione una volta caricato e validato con rilascio del codice univoco.

Si dovrà, quindi, procedere al caricamento di una nuova DNL, e questo anche nel caso di prolungamento del termine indicato come fine lavori per eventi non prevedibili – penso ad. es. al periodo di lock down.

Da alcune domande rivolte a Cassa Edile di Torino è poi emerso che è consigliato inserire anche i cantieri che sono poco al di sotto del limite, ad esempio di valore 65.000 euro, in quanto se poi si verificasse una variante d’opera che porta il valore sopra il limite di 70.000 euro, incorreremmo in una sanzione per non aver inserito il cantiere entro i termini stabiliti (ultimo giorno del mese successivo all’apertura del cantiere). Il valore della sanzione è la stessa del tardivo invio del MUT.

Anche le imprese estere sono soggette alla verifica di congruità.  Con alcuni Paesi esistono delle convenzioni per la trasmissione dei dati direttamente dalle Casse Edili straniere (Francia, Germania, ad. es.).

Per altri Paesi dovrà essere cura del committente richiedere i dati.  Ad esempio per le aziende con sede nella CE tramite il modello A1.

Per tutti gli ulteriori dubbi e perplessità consiglio di contattare le Casse Edili territoriali; sui siti si possono già trovare molte FAQ sull’argomento.

 

FAQ da Cassa Edile di Torino

 

Domanda                                                           Risposta

La ditta che viene ad installare le finestre in una ristrutturazione di una casa, devo considerarla come “lavoro edile” ? La fabbricazione di infissi è ricompresa nelle lavorazioni metalmeccaniche, mentre la relativa installazione è sempre una lavorazione edile (ATECO 43.32)
La ditta costruttrice X fa fare lo scavo ad una ditta specializzata Y e la salda a fine dello scavo. In quel momento Y presenta il DURC regolare. La costruzione continua poi per vari mesi e i dati del subappalto a Y continuano ad essere visualizzati nell’albero del cantiere. 

Alla fine dei lavori Y non risulta in regola con il DURC

L’incongruità a fine cantiere può influire sulla regolarità in BNI (e quindi DURC) dell’appaltatore, ma ai fini della congruità stessa l’irregolarità contributiva del subappaltatore riguarda soltanto lui. Se gli importi indicati sul MUT sono corretti ai fini della congruità, il cantiere sarà congruo comunque ancorché il subappaltatore sia contributivamente irregolare.
Diverso è il criterio della responsabilità in solido in ambito contributivo.
Possono sussistere congruità con irregolarità contributiva, come anche incongruità con regolarità contributiva.
Questo controllo congruità essendo rilasciato da Cassa Edile si ipotizza di applicarlo solo a chi ha dipendenti operai, perché diversamente non faccio il MUT, È corretto?

Quindi sarebbero stranamente esonerati

Imprese con solo impiegati o cococo (amm.ri) che terziarizzano tutto a subappaltatori

Imprese senza neppure impiegati, solo un amm.re (pure senza compenso) che terziarizza tutto a subappaltatori.

Artigiani individuali e piccole snc senza dipendenti che si avvalgono di subappaltatori

Preciso, le prime due Srl non sono qualificate come general contractor ma come impresari (per intenderci codice ateco 41.20.00 “costruzioni generali di edifici) che di fatto operano come impresa.

 

In realtà, questo pare veritiero solo in parte. Il controllo da parte di Cassa Edile deve vertere su ogni lavorazione edile. Se un appaltatore edile ha solo dipendenti impiegati è comunque iscritto alla Cassa (Prevedi + Sanedil) e poiché la congruità riguarda il cantiere nella sua interezza, il controllo ricadrà anche su di lui proprio perché appaltatore che quindi deve denunciare  il cantiere. Il calcolo verrà materialmente effettuato solo sugli imponibili dei subappaltatori edili, che però rappresentano tutta la forza lavoro edile presente in cantiere. Se questi sono incongrui, l’incongruità ricade in primis sull’appaltatore.

Se l’Impresa edile non ha neppure impiegati, pare che dovrà iscriversi comunque solo per denunciare il cantiere, mentre per il resto funzionerà tutto come sopra esposto.

Diverso pare essere il discorso riguardante un appaltatore non edile, per cui ad oggi non si hanno ancora informazioni certe.

Quanto sopra è ciò che ci è dato sapere a tutt’oggi. Trattandosi però di casi limite, Le consiglio di seguire l’evolversi della normativa ed eventualmente riproporceli in un prossimo futuro.

Come si possono variare i dati inizialmente previsti.   Nello specifico:

·      eventi atmosferici o imprevisti che mi costringono a cambiare la data di fine cantiere

·      variazioni in corso d’opera (in aumento o diminuzione del lavoro previsto) che mi fan variare sia il costo che la data di fine opera.

Dovrà effettuare una DNL INTEGRATIVA in cui potrà modificare i dati in questione.

Troverà la sezione che le interessa sull’osservatorio cantiere cliccando su GESTIONE DNL – MENU’ DNL – NUOVA – DNL INTEGRATIVA.

 

Attualmente gestisco le paghe per una ditta che fa impianti e applica il CCNL metalmeccanica artigianato impianti. Non è iscritta a cassa edile ma potrebbe prendere un piccolo subappalto in un cantiere.

In merito alla problematica della congruità cantieri, devo far comunicare qualcosa a tale ditta o sarà solo la ditta principale a comunicare i suoi appaltatori non iscritti a cassa edile?

La Ditta non deve comunicare nulla. L’Impresa appaltatrice dovrà comunicare i dati dell’appalto, ma la sua Ditta vi comparirà in modo trasparente. L’appaltatore comunicherà l’Importo Complessivo Lavori, in cui sarà ricompresa anche la quota relativa al subappalto della sua Ditta, nonché l’Importo Lavori Edili in cui la sua Ditta non comparirà (non essendo edile) ed in cui invece l’appaltatore dovrà specificare in dettaglio i dati delle Ditte subappaltatrici edili.
Azienda artigiana senza dipendenti (che magari subappalta a altri artigiani)

Prende in subappalto un lavoro per 100.000 in un cantiere oppure 150.000 da un appaltatore ma in due cantieri (distintamente fatturati) ognuno da 75k

In entrambi gli esempi, l’appaltatore ha lui a monte un appalto che supera ovviamente i 70k

Secondo me in entrambi i casi, l’azienda artigiana, che subappalti o meno, non deve fare nulla perché farà a monte invece tutto l’appaltatore

Affermativo.

Nel caso in cui l’appaltatore non inserisca il cantiere per ritardo o altro, il subappaltatore può sempre inserire autonomamente la propria quota di cantiere come subappalto.

N.B. Il parametro dei 70K è sempre relativo all’importo complessivo dell’appalto

Azienda artigiana con un dipendente, che magari subappalta a altri artigiani

Prende in subappalto un lavoro per 100.000 in un cantiere oppure 150.000 da un appaltatore ma in due cantieri (distintamente fatturati) ognuno da 75k

In entrambi gli esempi, l’appaltatore ha lui a monte un appalto che supera ovviamente i 70k

In entrambi i casi, l’artigiano deve fare congruità cantiere on line per edilizia

Negativo. La congruità riguarda sempre il cantiere nel suo complesso ed è sempre in capo all’appaltatore.

Circa il parametro 70K, vedere risposta precedente.

Azienda artigiana con un dipendente, che magari subappalta a altri artigiani

Prende in subappalto un lavoro per 69.000 in un cantiere oppure 100.000 da un appaltatore ma in due cantieri (distintamente fatturati) ognuno da 50k

In entrambi gli esempi, l’appaltatore ha lui a monte un appalto che supera ovviamente i 70k

In entrambi i casi, l’artigiano non deve fare congruità cantiere on line per edilizia perché lui non eccede i 70k

Vedere risposte precedenti.

N.B. Si consiglia di dichiarare comunque i cantieri di importo complessivo inferiore a 70.000,00 Euro (Es.: da 60.000 / 65.000 in su) che potenzialmente potrebbero superare i 69.999,00 in corso d’opera.

Se questo avvenisse, sarebbe potenzialmente problematico rettificare retroattivamente i mesi iniziali e non dichiarati del cantiere .

 

 

Altre FAQ si possono trovare sul sito di Cassa Edile Torino al link: https://www.cassaedile.torino.it/page/view/120

 

*Odcec Torino

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