DECRETO DIGNITÁ

di Paolo Soro Odcec Roma

Lo scorso 2 luglio, in tarda serata, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Dignità”. Si ricorda che le disposizioni ivi inserite acquisiranno validità solo dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In ogni caso, si rappresentano, di seguito, i principali contenuti di interesse, inseriti nel Decreto.

Contratti a Termine

La durata massima dei contratti a termine scende a 24 mesi dai 36 previsti dal Jobs Act. Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.

Inoltre, è previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (che, dunque, diventerà pari all’1,9%), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Licenziamenti

Nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità, mentre quella minima da 4 a 6 mensilità.

Tutela dell’occupazione

Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici, compatibilmente con gli obiettivi di ciascuna misura e con le modalità attuative specifiche, le amministrazioni pubbliche competenti individuano le condizioni per revocare, in tutto o in parte, i benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’aiuto nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa.

La misura della revoca è, in ogni caso, determinata tenendo conto della dimensione dell’impresa e dell’entità della riduzione del livello occupazionale.

Delocalizzazione

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato (il quale prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio), decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in altro Stato entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.

Chi sfrutta aiuti di Stato e delocalizza in Stati UE deve restituire l’intero ammontare dell’incentivo, oltre agli interessi nella misura del 5%. Mentre in caso di delocalizzazione fuori dall’Unione Europea, si applica (oltre alla restituzione dell’intero incentivo) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito.

Ovviamente, tutto quanto sopra previsto, fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei.

In relazione alle misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del Decreto, le amministrazioni competenti, provvedono, entro 180 giorni dalla medesima data, ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente.

L’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti, mediante variazione in aumento del reddito imponibile pari alle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il recupero dei benefici fiscali si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Redditometro

Viene inibito l’utilizzo del redditometro dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, prevedendo al tempo stesso la possibilità dell’utilizzo dello strumento di accertamento sintetico per le annualità precedenti. Dunque, gli accertamenti redditometrici non avranno più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno d’imposta 2016, nonché per i successivi.

I prossimi decreti ministeriali che dovranno stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva saranno emanati soltanto dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

Spesometro

Viene previsto il rinvio della scadenza per l’invio dei dati relativi al terzo trimestre del 2018 e la conferma dei termini per coloro che hanno optato per gli invii semestrali. Riassumendo:

  • i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati, anziché entro il 30 novembre 2018, entro il 28 febbraio 2019, ossia nello stesso termine previsto per l’invio dei dati del quarto trimestre;
  • per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale, i termini per la trasmissione dello spesometro 2018: sono il 30 settembre 2018 (per il primo semestre), e il 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre).

Split payment

Viene abolito lo strumento dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto.

La disposizione decorre dal giorno successivo della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Peraltro, pare evidente che al riguardo occorreranno delle ulteriori precisazioni, tenuto conto dei vari casi che si possono verificare nella pratica.

Lotta contro la ludopatia

È, infine, introdotto il divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro.

 

 

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