Gestione separata anno 2017
di Antonio Tuzio Odcec Reggio Emilia
La circolare n.21 del 31/01/2017 INPS contiene il comunicato delle nuove aliquote, il minimale e massimale per il calcolo dei contributi degli iscritti alla gestione separata.
L’aliquota sale al 32%
In particolare:
- per i lavoratori autonomi titolari di partita iva non iscritti ad altra gestione o cassa professionale, e non sono pensionati, l’aliquota è pari al 25% IVS + 0,72% di contributo aggiuntivo;
- per i lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti ad altra cassa o forma previdenziale obbligatoria, oppure già in pensione, l’aliquota è pari al 24%;
- per i soggetti collaboratori e figure simili, per i quali solitamente il compenso è erogato mediante busta paga, o cedolino periodico, non assicurati presso altre forme pensionistiche, l’aliquota è del 32% IVS + 0,72% di contributo aggiuntivo;
- per i soggetti collaboratori come sopra, iscritti ad altra forma pensionistica, o già pensionati l’aliquota è del 24%
- Per questi ultimi nulla cambia nella ripartizione dell’onere contributivo, che rimane pari ad 1/3 in capo al collaboratore, e 2/3 in capo al committente.
Mentre l’onere contributivo dei liberi professionisti o lavoratori autonomi privi di cassa o con forme proprie contributive, è interamente in capo agli stessi, e viene eseguito in costanza del modello Unico PF seguendo le scadenze IRPEF a saldo ed acconto. Resta salva, per costoro, la facoltà di addebitare in fattura ai committenti il 4% dei compensi lordi a titolo di rivalsa Inps. - Per quanto riguarda il principio di cassa allargato, rimane confermato per le somme corrisposte entro il giorno 12 gennaio.
- La circolare riporta anche i minimali e i massimali di reddito su cui applicare l’aliquota per il calcolo dei contributi:
Massimale per l’anno 2017 € 100.324
Minimale per l’anno 2017 € 15.548
Il contributo minimo dovuto per l’anno 2017 sarà pertanto, a seconda dei casi:
soggetti al 24% = € 3.731,52
soggetti al 25,72% = € 3.998,95
soggetti al 32,72% = € 5.087,31
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