Il TFR in busta paga alla luce del messaggio INPS 2791/2018

di Paolo Soro Odcec Roma

Il 10 luglio, con Messaggio n. 2791, l’INPS ha confermato la scadenza della corresponsione in busta paga dei ratei concernenti le maturande quote del TFR. Peraltro, il tenore letterale della nota in questione appare in alcuni punti quanto meno fuorviante.

È terminato il 30 giugno 2018 il periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R. (Quota integrativa di retribuzione), che consentiva ai lavoratori dipendenti del settore privato di percepire mensilmente il TFR in busta paga, sottoponendolo a tassazione ordinaria. Lo ha confermato l’INPS con Messaggio 2791 dello scorso 10/07/2018.

La Quir era stata istituita per un periodo transitorio: dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018; dal 1° luglio 2018 non è dunque più possibile procedere in tal senso.

Con la fine della sperimentazione e l’abolizione del Tfr mensile, nella busta paga di luglio 2018, il Tfr maturato verrà – come sempre successo – accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento, come previsto in origine, porterà ad accumulare la somma, che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda al termine rapporto di lavoro (si ritorna solo alla disciplina ordinaria dell’art. 2120 C.C.).

Restano ovviamente salve le possibilità di chiedere degli anticipi sul Tfr accantonato sulla base delle regole “classiche”: anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, percentuale dell’importo maturato, particolari esigenze (prestazioni sanitarie, acquisto casa di abitazione propria o per i figli etc.).

Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il Tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:

  • all’interno dell’azienda;
  • al Fondo di Tesoreria INPS;
  • a una forma pensionistica complementare di destinazione.

Di ciò ha dato conto anche l’INPS, nel Messaggio sopra menzionato:

Non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

A esser sinceri, l’estensore della nota poteva prendersi qualche minuto di tempo in più e utilizzare un’espressione meno infelice: “Non sono più tenuti”, in effetti, lascerebbe intendere che i datori di lavoro che lo volessero, potrebbero ancora continuare a trattenere in busta paga la Qu.I.R. (cosa, viceversa, non più possibile al momento – come tutti ben sappiamo).

Nello stesso Messaggio, l’INPS (questa volta opportunamente) precisa altresì che:

“I datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.

Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> – che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia (cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) – fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.

Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:

a) accantonamento in azienda;

b) versamento al Fondo di tesoreria;

c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.”

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