ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – PORTALE INL: Obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale.
Il 15 Febbraio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha divulgato un’ importantissima Circolare riguardante l’obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 12/1979 – istituzione portale.
L’art. 1 della L. n. 12/1979 stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro”.
Detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.
La necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha suggerito la predisposizione di una apposita modulistica informatizzata che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.
La competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dunque messo a disposizione degli Ispettorati del lavoro l’accesso alle predette informazioni, rinvenibili sul portale www.ispettorato.gov.it, consentendo una forte semplificazione delle attività di carattere accertativo rimesse al personale ispettivo.
Tale strumento rappresenta altresì una forte semplificazione per i professionisti i quali, a far data dal 1° marzo p.v., lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della L. n. 12/1979 secondo le modalità di seguito indicate. Si rappresenta l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.
Si rappresenta altresì che il modello di comunicazione, di cui si allega una rappresentazione grafica in formato pdf – rinvenibile appunto sul portale istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – si compone essenzialmente di due parti: 1) una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio); 2) una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico. La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera.
L’accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti sono invitati fin da subito a dotarsi di tale sistema di identità digitale. Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Il professionista può optare per qualsiasi gestore delle identità digitali abilitato a questa funzione e proposto nella pagina sopra citata. Selezionando uno di questi, è possibile sia consultare le principali informazioni sulla procedura di accreditamento per ottenere le credenziali, sia navigare al sito dedicato a tale scopo per avviarla concretamente.
Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.
Si ricorda che la comunicazioni in questione sono effettuate sotto la responsabilità del professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse. Qualora il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Utilizzando ormai una prassi consolidata, la Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione del Ministero del lavoro implementerà il repository centrale messo a disposizione degli ispettori del lavoro, sviluppando nuove funzionalità che consentiranno agli ispettori di accedere a tutte le comunicazioni effettuate dai professionisti, ricercandole, oltre che per dati anagrafici, anche per Provincia o scegliendo un anno di riferimento. Il repository sarà accessibile anche al personale accreditato della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso di questo Ispettorato, per le opportune attività di coordinamento.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Dott. Paolo Pennesi
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SISTEMI INFORMATIVI,
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
Dott.ssa Grazia Strano
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