Ispezioni Tirocini Extracurriculari: CIRCOLARE N. 8/2018 INL

di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza

Con la circolare n. 8/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo le linee guida volte a verificare la genuinità di una tipologia contrattuale attualmente molto utilizzata come quella del “tirocinio”; in tale circolare, inoltre, viene ribadito il compito preminente delle Regioni nel disciplinare tale tipo di rapporto: ogni Regione, infatti, stabilisce precise e proprie direttive per regolamentare tale tipologia contrattuale, avendo, quindi, il sopravvento sulle Linee Guida di carattere generale che non hanno un’autonoma natura normativa.

Prima di tutto occorre precisare che il rapporto di tirocinio ha una finalità esclusivamente formativa, volta a creare un collegamento diretto tra il soggetto ospitante e il tirocinante con lo scopo di arricchirne le competenze e conoscenze in prospettiva di un primo approccio con il mondo del lavoro.

I tirocini extracurriculari si possono suddividere in:

  • tirocini formativi o di orientamento: essi sono volti a favorire il percorso di transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro mediante una formazione continua;
  • tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro: sono finalizzati a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati o inoccupati o anche di coloro che usufruiscono di forme di sostegno al reddito;
  • tirocini di entrambe le tipologie: sono destinati a soggetti disabili di cui alla Legge 68/99, persone svantaggiate, soggetti richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato.

Tali tirocini extracurriculari non devono essere confusi con i tirocini curriculari: questi ultimi sono infatti promossi da Università, Istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto sono esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.

Bisogna evidenziare che il tirocinio non può essere utilizzato per quelle attività non aventi finalità formative, né per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. Il personale di vigilanza, in sede di ispezione, dovrà verificare la totale assenza, all’interno del rapporto di tirocinio, dei requisiti della subordinazione previsti dall’art. 2094 c.c. che recita espressamente: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Qualora, pertanto, venissero ravvisate tali caratteristiche, il personale ispettivo disporrà la trasformazione del rapporto di tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato con tutti gli obblighi contrattuali e contributivi da esso derivanti.

Perché si possa considerare un rapporto di tirocinio “genuino” è necessaria la compresenza dei seguenti elementi:

  • stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante (ovviamente tali soggetti non possono in alcun modo coincidere);
  • redazione di un Progetto Formativo Individuale (identico a quello redatto per i piani di apprendistato) in cui viene dettagliato il percorso formativo che dovrebbe essere eseguito dal tirocinante.

Altri elementi da prendere in considerazione, durante la fase ispettiva, sono il superamento della durata massima del rapporto di tirocinio (gli ispettori, infatti, valuteranno la presenza della comunicazione di avviamento del tirocinio e dell’eventuale proroga effettuata al Centro per l’Impiego di competenza: in assenza di tali comunicazioni il “lavoratore – tirocinante” verrà qualificato come lavoratore in “nero” con la conseguente applicazione della “maxisanzione” per lavoro sommerso) e la presenza di un compenso per l’attività prestata dal tirocinante.

Anche la presenza di un’indennità economica discordante da quella esposta sul Piano formativo Individuale potrebbe essere oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza: l’erogazione, infatti, di somme di denaro ulteriori, rispetto a quelle quantificabili a titolo di indennità, potrebbe, infatti, celare, lo svolgimento di attività lavorative ulteriori rispetto a quelle previste e presenti sul piano formativo.

Altri elementi che potrebbero sottendere la presenza di un rapporto di lavoro subordinato sono i seguenti:

  • assoggettamento del tirocinante ai medesimi obblighi previsti per i lavoratori dipendenti in tema di organizzazione dell’orario di lavoro, di richiesta preventiva delle ferie;
  • imposizione al tirocinante di raggiungimento di determinati standard di rendimento in vista del raggiungimento di particolari obiettivi aziendali.

A livello di sanzioni è, inoltre, possibile effettuare una distinzione tra:

  • violazioni sanabili: esse consentono al soggetto trasgressore di sanare la situazione e ripristinare in modo corretto il rapporto di tirocinio;
  • violazioni non sanabili che, ovviamente, non rendono possibile l’attivazione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio.

Tra le violazioni sanabili rientrano quelle legate all’inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti (inclusi, naturalmente, i tutor),violazioni della convenzione o del piano formativo e violazioni della durata massima del tirocinio (quando al momento dell’accertamento non sia ancora stata superata la durata massima stabilita dalle norme regionali); tra le violazioni non sanabili rientrano, invece, il superamento del limite massimo del numero di tirocinanti rispetto all’organico aziendale e l’attivazione di tirocini da parte di soggetti interdetti ovvero la prosecuzione di rapporti di tirocinio che avrebbero dovuto essere interrotti in seguito a formale intimazione.

Infine occorre ribadire che ogni comunicazione di avviamento e di proroga del rapporto di tirocinio deve essere regolarmente accompagnata dalle relative comunicazioni al Centro per l’Impiego di competenza e la mancata corresponsione dell’indennità economica prevista dal Piano Formativo comporta, a carico del trasgressore, l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 6.000,00.

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