Le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti in Paesi extra-UE
di Paolo Soro Odcec Roma
Quando si parla di prestazioni di lavoro dipendente svolto all’estero, in genere, siamo soliti affrontare le problematiche concernenti l’aspetto tributario e quello contributivo, tralasciando gli obblighi analogamente previsti anche in materia assicurativa.
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base delle conosciute retribuzioni convenzionali, fissate annualmente con apposito Decreto (per il corrente anno 2018: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del20 dicembre 2017, pubblicato nella GU n. 14 del 18/01/2018).
Tali retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere ai lavoratori inquadrati nelle qualifiche dell’area dirigenziale. Viceversa, non concernono i collaboratori, per i quali il premio è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL; senza poter utilizzare le retribuzioni convenzionali che sono fruibili soltanto per il lavoro subordinato.
Si ricorda che la normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori – cittadini comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Le retribuzioni convenzionali – come detto – possono essere usate esclusivamente per quei Paesi extra-UE con i quali non esistono convenzioni relative alla sicurezza sociale. Ergo, oltre ai lavoratori che operano negli Stati membri dell’Unione Europea, sono parimenti esclusi, quelli che svolgono la loro attività nei Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera), nonché coloro che sono inviati in: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex-Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela (tutte nazioni con le quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale).
Si nota subito l’assenza “illustre” degli USA; luogo in cui, ogni anno, si recano moltissimi lavoratori dall’Italia. Il Governo degli Stati Uniti d’America, in effetti, ha in essere con quello della Repubblica italiana, sia una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, che un accordo in materia previdenziale/pensionistica. Ma nulla ancora esiste con riguardo al settore assicurativo (e, d’altronde, la cosa è comprensibile, conoscendo il sistema assicurativo di tipo privatistico ivi esistente).
Da un punto di vista prettamente operativo, i valori convenzionali individuati nelle tabelle di cui al Decreto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, e trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Inoltre, relativamente a quei lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, gli importi imponibili retributivi da assoggettare a contribuzione, come sempre, verranno determinati in base al raffronto con la fascia di retribuzione nazionale del CCNL corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato (a seconda delle mansioni concretamente svolte) e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, in funzione delle tabelle convenzionali fissate nel citato Decreto.
Si ricorda in proposito che la retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (ossia, la retribuzione lorda annua prevista dal CCNL del settore, divisa per 12), comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
Infine, in ossequio al principio sulla parità della retribuzione complessiva, ai lavoratori italiani rimpatriati, andrà liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione.
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