Le novità dei lavoratori in distacco: in arrivo nuove regole da parte dell’Ue
di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza
Prima di parlare delle novità in materia di distacco introdotte da parte dell’UE, occorre ricordarne la definizione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 276/2003. In base a tale norma, il distacco consiste in un provvedimento con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La caratteristica fondamentale perché si possa configurare correttamente un distacco consiste nella temporaneità, cioè il distacco non potrà mai essere definitivo; in tal caso, infatti, si configurerebbe un trasferimento del lavoratore.
Oltre alla caratteristica della temporaneità devono essere presenti altri due elementi:
l’interesse del distaccante: può trattarsi di un interesse qualsiasi, non necessariamente di natura economica; l’importante è che non esista un mero interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro;
lo svolgimento di una precisa attività lavorativa: il soggetto posto in distacco deve essere adibito necessariamente a specifiche attività connesse al soddisfacimento dell’interesse del distaccante; da ciò deriva che le mansioni del soggetto distaccato non possano essere assolutamente generiche ma debbano essere necessariamente predeterminate.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 luglio, è stata pubblicata la direttiva dell’Unione Europea 2018/957 in tema di distacco transnazionale.
Le novità in arrivo dall’UE (la decorrenza sarà il 30/07/2020) riguarderanno essenzialmente questi tre elementi:
la nozione di retribuzione;
la pubblicazione delle condizioni di lavoro;
il versamento dei contributi.
La normativa dell’UE impone che gli Stati membri garantiscano ai lavoratori in distacco, operativi nel loro territorio, le stesse condizioni economiche applicate ai lavoratori locali; da ciò deriva che i lavoratori in distacco dovranno avere gli stessi diritti in tema di:
orari e tempi di lavoro;
retribuzione;
sicurezza, salute e igiene sul posto di lavoro;
maggiorazioni per lavoro straordinario;
parità di trattamento tra uomo e donna.
Le nuove disposizioni in arrivo da parte dell’UE con decorrenza 30/07/2020 prevedono, anche, che gli Stati membri dell’UE che ospitino lavoratori in distacco, rendano pubbliche le informazioni sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro attraverso l’utilizzo di un sito web nazionale.
Da precisare, però, che la novità principale in merito ai lavoratori in distacco riguarda il versamento dei contributi previdenziali: per il lavoratore distaccato essi continueranno ad essere versati presso il Paese di origine solo per i primi 12 mesi (ad oggi tale termine è fissato in 24 mesi); estendibili a 18 con notifica motivata da parte del prestatore di servizi.
Tale riduzione da 24 a 12 mesi è motivata dal tentativo di disincentivare distacchi non veritieri, utilizzati per poter usufruire di regimi contributivi meno gravosi.
Oltre a quanto sopra esposto verrà introdotta, sempre per evitare un utilizzo improprio dell’istituto del distacco, la possibilità di sommare i periodi di distacco nel caso in cui un’impresa decidesse di sostituire un lavoratore distaccato con un altro con le stesse mansioni del primo; tale possibilità potrà essere prevista solo a condizione di non eccedere il limite dei 12 mesi o al massimo dei 18 mesi per escludere ogni finalità elusiva dell’utilizzo di tale istituto.
Un altro importante tassello è costituito dalla cooperazione amministrativa tra i vari Paesi UE con l’evoluzione del Sistema “Internal Market Information” (IMI), messo a punto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, per facilitare lo scambio di informazioni e la mutua assistenza sulla mobilità dei lavoratori.
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