Legge di Bilancio 2018: FORMAZIONE 4.0

di Luca Campagnoli Odcec Piacenza

INTRODUZIONE

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha trasformato il piano di sviluppo economico tracciato dal Ministro Calenda da INDUSTRIA 4.0 a IMPRESA 4.0. Già anticipato in diverse occasioni durante il 2017, l’obiettivo è quello di ampliare il raggio di azione della manovra incentivante. Come cita in un suo articolo Maria Teresa Della Mura per Internet4Things “se il Piano Nazionale Industria 4.0 era di fatto costruito “su misura” per il mondo del manifatturiero, è arrivato il momento di estenderlo per arrivare ad abbracciare tutto il mondo delle imprese italiane, per questo da industria 4.0 il piano oggi si chiama Impresa 4.0.”  In un intervento del 30 ottobre 2017 su L’Economia lo stesso ministro descrive la sua visione della realtà economica Italiana e  gli obiettivi da raggiungere per rimettere in moto il Paese. Scrive il Ministro “l’anno scorso il Governo ha varato strumenti finanziari e incentivi fiscali automatici all’innovazione e agli investimenti tecnologici per circa 20 miliardi di euro. Il risultato è stato un aumento esponenziale degli investimenti delle imprese italiane, con picchi di quasi il 70% nell’incremento degli ordinativi delle macchine utensili nell’ultimo trimestre. Ma, ancora più dei numeri, è importante la ritrovata spinta di tutto il sistema paese, dai sindacati alle imprese, verso una nuova visione di politica industriale. Quest’anno con la Legge di bilancio vareremo il secondo capitolo del piano, che affiancherà agli stimoli fiscali agli investimenti un credito d’imposta dedicato alla formazione e il potenziamento degli Istituti tecnici superiori.”

LA NORMA

Dopo aver fatto un doveroso preambolo alla scelte politiche che hanno ispirato l’attuale normativa, entriamo nel vivo analizzando le nuove possibilità agevolative introdotte dalla L.205 del 27 dicembre 2017:

  • l’art.1 al comma 46 prevede che “ a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonchè dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione “ relativa a specifici ambiti;
  • l’art.1 al comma 48 definisce gli ambiti della formazione finanziabile, ossia “le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali:
    • big data e analisi dei dati;
    • sistemi cyber-fisici;
    • prototipazione rapida;
    • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
    • manifattura additiva;
    • internet delle cose e delle macchine
    • integrazione digitale dei processi aziendali”

Le sopra elencate iniziative sono maggiormente esplicitate nell’allegato A del piano Industria 4.0 che descrive quali sono i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese rientranti nell’agevolazione dell’iper ammortamento. Tutta la formazione legata a tali investimenti è dal 2018 agevolabile.

  • l’art.1 al comma 50 prevede che il “credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo… a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

CONSIDERAZIONI

Sarà quindi importante per le imprese e per i consulenti che le assistono, valutare prima di tutto gli investimenti necessari e strategicamente rilevanti alla crescita aziendale e di conseguenza analizzare le possibili agevolazioni, sia relativamente all’investimento in sé, sia relativamente alla formazione collegata. Si sottolinea prima di tutti  il fatto che gli interventi previsti dalla normativa negli otto punti riportati non sono lontani dalla realtà delle imprese italiane, anzi nel momento in cui vengono declinate nello specifico delle realtà da noi conosciute possono interessare tutti gli operatori e qualsiasi lavorazione. Basta pensare alla pervasività della tanto discussa 4° Rivoluzione Industriale che sta effettivamente stravolgendo il nostro modo di vivere di tutti i giorni. In secondo luogo è bene considerare che la norma finanzia non il costo della formazione ma il costo del lavoro “perso” durante tale formazione; anche questo aspetto è di primaria importanza e può rivelarsi un interessantissimo strumento per finanziare l’aggiornamento culturale e spingere quella formazione di cui tutti abbiamo assoluto bisogno per affrontare adeguatamente le nuove sfide che ci aspettano. 

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