Legge “Dopo di Noi”. Sviluppi applicativi

di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza

A seguito dell’emanazione della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, cd. Legge Dopo di Noi, lo scorso 23 novembre 2016 i Ministri delle Politiche Sociali, della Salute e dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il decreto attuativo interministeriale che ha finalmente definito gli sviluppi applicativi di una norma che fino ad allora era rimasta solo sulla carta.La materia, come noto, è di grande attualità, viste anche le ultime notizie di cronaca e politica presenti sulle maggiori testate giornalistiche nazionali e sui canali televisivi.

LA LEGGE

Al fine di comprendere al meglio quanto innovativa ed importante sia tale intervento normativo, è necessario partire dal testo della Legge n. 112, che, già dal mese di giugno 2016, ha definito i seguenti aspetti:

  • I destinatari delle misure di “assistenza, cura e protezione”. Secondo il testo normativo, si tratta di “persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare”. Risultano, quindi, esclusi dal dettato normativo le categorie degli anziani non autosufficienti e delle persone con una disabilità non riconosciuta come “grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. Ma non basta: per accedere alle misure di sostegno definite dalla legge è anche necessario che i genitori siano mancanti oppure che non siano in grado di assistere adeguatamente i propri figli (secondo un’espressione, invero, alquanto generica).
  • Le misure di assistenza, cura e protezione. La legge prevede una progressiva “presa in carico della persona interessata” già durante l’esistenza in vita dei genitori, anche con il coinvolgimento della persona interessata o di chi la rappresenta. Nel testo normativo, il legislatore aveva rimandato la definizione dei livelli essenziali di servizio e dei relativi obiettivi al decreto ministeriale poi emanato lo scorso 23 novembre 2016. Un importante input per la redazione di tale decreto è stato però dato dal legislatore nel momento in cui ha stabilito che le regioni e le province autonome sarebbero stati gli enti incaricati di assicurare tali servizi, anche mediante l’integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni.
  • Il Fondo. La legge n. 112/2016 ha istituito il “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, stabilendone una dotazione iniziale di 90 milioni di Euro per l’anno 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni a decorrere dal 2018.
  • Gli incentivi fiscali. Quale ulteriore agevolazione ai destinatari della norma, è stata prevista una detraibilità sino ad Euro 750,00 “a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016” dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Inoltre, per i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter, cod. civ., ovvero ancora destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, è stata prevista un’esenzione totale dall’imposta sulle successioni e donazioni.

IL DECRETO ATTUATIVO

Come anticipato, con il Decreto attuativo emanato il 23 novembre 2016, i Ministri competenti hanno definito operativamente gli interventi normativi delineati solo in via teorica dalla Legge Dopo di Noi.

In particolare, con tale decreto si è stabilito quanto segue:

  • Introduzione del concetto del “Durante noi”. Il decreto ha chiarito che le previsioni della Legge 112/2016 si applicheranno non solo alle persone con disabilità grave senza più genitori ma anche a quelle i cui genitori “non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale” ed “in vista del venir meno del sostegno genitoriale”.
  • Il Budget di Progetto. Le persone con disabilità grave avranno accesso agli interventi finanziati dal Fondo “previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali”. Questa valutazione ha la funzione di definire un progetto personalizzato, che contenga un Budget di Progetto, ovverosia “l’insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali, da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata”. Il progetto personalizzato verrà, pertanto, individuato assicurando “la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo il suo coinvolgimento pieno nel successivo monitoraggio e valutazione”. Il progetto di vita della persona affetta da disabilità grave viene quindi valutato “su misura” e, conseguentemente, la residenzialità e le soluzioni abitative adottate diventano coerenti con esso e con la valutazione della persona beneficiaria.
  • I servizi finanziabili. Il Fondo potrà anche finanziare percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, interventi di supporto alla “domiciliarità” in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche ben descritte, programmi di accrescimento della consapevolezza e di abilitazione per la gestione autonoma della vita quotidiana. Un importante valore innovativo è rappresentato dalla possibilità che le soluzioni abitative proposte non siano un condensato di sole persone con disabilità grave, ma comprendano anche la presenza di persone con una disabilità non grave e persone senza disabilità, realizzando in tal modo il cd. co-housing di cui parla l’art. 3, comma 4 del decreto.
  • Le situazioni di emergenza. Il decreto prevede che quando “i genitori non sono temporaneamente nelle condizioni di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa” e dove “non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave al proprio domicilio”, il fondo possa finanziare la permanenza temporanea dell’interessato in strutture non ricomprese nell’ambito del decreto ed in cui siano presenti più di 4 soggetti con disabilità grave.
  • Criteri di assegnazione. L’accesso ai finanziamenti sarà assicurato con priorità agli interessati che necessitano di assistenza con “maggiore urgenza, ovverosia a chi manca di entrambi i genitori ed è del tutto privo di risorse economiche proprie; a chi ha genitori che per età o loro stessa condizione di disabilità non possono più garantire nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ed alle persone con disabilità gravi inserite in strutture residenziali dalle “caratteristiche molto lontane da quelle della casa familiare”.

È innegabile la natura innovativa delle previsioni normative ed attuative sopra descritte, oltreché l’apprezzabile tentativo del legislatore (e dei ministeri competenti) di migliorare la vita di persone affette da gravi disabilità, riconoscendo una responsabilità “statale” in tutti i casi in cui la dignitosa sopravvivenza di queste persone sia seriamente messa in pericolo da una situazione familiare complicata.

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