Licenziamento post conversione di contratto tempo determinato: tutele crescenti o Art. 18?

di Giada Rossi*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 23/2015, è stata introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, applicabile, come sancito al primo comma dell’art. 1, agli operai, impiegati o quadri assunti a far data dall’entrata in vigore del citato decreto, ovverosia il giorno 7 marzo 2015.

Di particolare interesse, tuttavia, è risultato il secondo comma del medesimo articolo, a mente del quale è estesa l’applicazione del regime a tutele crescenti anche ai contratti a tempo determinato instaurati anteriormente al giorno 7 marzo 2015 e “convertiti” in rapporti a tempo indeterminato posteriormente a tale data.Nello specifico, è sulla portata del termine “conversione” che commentatori ed operatori del diritto si sono interrogati, senza addivenire ad una esegesi univoca.

I primi orientamenti, dottrinali e giurisprudenziali, avevano interpretato detto termine in senso lato, ivi ricomprendendovi tutte le ipotesi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, e ciò tanto in forza della volontà negoziale delle parti quanto in caso di pronuncia giudiziale.

Il panorama giurisprudenziale risulta invece oggi particolarmente eterogeneo, a seguito di sentenze che, discostandosi dall’orientamento diffusosi in concomitanza della promulgazione del decreto legislativo in commento, hanno abbracciato un’interpretazione restrittiva del secondo comma dell’art. 1 e del suo ambito applicativo.

Fra le prime pronunce di merito spicca quella del Tribunale di Roma, sezione III, n. 75870 del giorno 6 agosto 2018.

La parte motiva della sentenza esamina il significato del termine “conversione”, richiamando le disposizioni di legge in cui tale espressione è utilizzata.

Osserva come essa sia rinvenibile nell’art. 1424 c.c., in tema di “conversione di contratto nullo” (il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi ce esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità) nonché nell’art. 32 comma quinto l. 183/2010 (ora abrogato dal d.lgs. 81/2015), avente ad oggetto le indennità risarcitorie nei casi di declaratoria di nullità di contratti a tempo determinato.

Richiama inoltre la legge delega n. 183/2014, ponendo particolare attenzione al fatto che la stessa circoscrivesse alle sole “nuovi assunzioni” il campo di applicazione della disciplina del contratto a tutele crescenti.

Su tali premesse, il Tribunale afferma dunque l’applicabilità della nuova disciplina alle sole ipotesi di effettive nuove assunzioni ovvero di “conversioni in senso tecnico” e rifiuta l’interpretazione estensiva in auge sulla portata del secondo comma dell’art. 1 del d.lgs. 23/2015.

Ritiene dunque applicabile il regime delle tutele crescenti alle “conversioni ope judicis”, operate in esito a declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con espressa esclusione delle mere “trasformazioni” del rapporto a tempo indeterminato, di fatto o per espressa volontà delle parti, per le quali continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori.

A distanza di pochi mesi dall’innovativa sentenza del Tribunale di Roma e sempre nel solco di un’interpretazione restrittiva del termine conversione, si inserisce la recente pronuncia del Tribunale di Parma n. 383 del giorno 18 febbraio 2019, la quale, tuttavia, giunge a conclusioni esattamente opposte al precedente capitolino.

In fattispecie analoga, di contratto a tempo determinato con decorrenza ante Jobs Act ma trasformato in tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, il Tribunale di Parma afferma come solo in caso di trasformazione / prosecuzione del rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato possa trovare applicazione il cosiddetto regime a tutele crescenti.

L’iter argomentativo muove le mosse dall’assunto che la conversione operata in sede giudiziale, per i motivi previsti dalla legge, di un contratto a tempo determinato, abbia efficacia ex tunc, retroagendo alla data di costituzione del rapporto.

Considerato dunque come il rapporto debba considerarsi ab origine a tempo indeterminato e come il dato temporale di riferimento per l’applicazione della nuova disciplina a tutele crescenti sia la data di costituzione del rapporto (art. 1 comma I d.lgs. 23/2015), il Tribunale afferma che ai licenziamenti illegittimi relativi a rapporti a tempo determinato, instaurati in data anteriore al 7 marzo 2015 e proseguiti oltre tale data, oggetto di conversione da parte del Giudicante, dovrà applicarsi l’art. 18 Statuto dei Lavoratori (per i datori di lavoro che raggiungono i requisiti dimensionali nello stesso indicati), in quanto disciplina temporalmente applicabile ai rapporti costituiti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015.

Per coerenza con il criterio sancito nel primo comma dell’art. 1 del citato decreto, l’applicabilità del nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, in caso di contratti a termine, sarà dunque riservata ai soli casi in cui il rapporto sia proseguito e trasformato per volontà delle parti.

A distanza dunque di quattro anni dall’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti, la delimitazione applicativa del nuovo regime sanzionatorio ai contratti a tempo determinato si rivela tutt’ora oggetto di interpretazioni innovative.

L’iniziale apertura ad una ampia e generalizzata esegesi del termine conversione ha ceduto il passo, specialmente nell’ultimo anno, ad interpretazioni restrittive che tuttavia, come dimostrato dalle due pronunce sopra esaminate, giungono a conclusioni esattamente di segno opposto, lasciando nel dubbio tanto i datori di lavoro quanto gli operatori del diritto circa il regime sanzionatorio concretamente invocabile in caso di licenziamenti illegittimi.

*Avvocato in Milano

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