Misure a sostegno della maternità e paternità: I CONGEDI
di Luca Campagnoli Odcec Piacenza
Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato
- In presenza di regime previdenziale agevolato, le lavoratrici sono comunque tenute al versamento dell’intero contributo di maternità, pari a 7,44 € annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa;
- La prestazione di maternità deve essere riconosciuta anche qualora il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.
Congedo di paternità
- Congedo obbligatorio di 2 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione
- Congedo facoltativo 2 giorni (alternativo al congedo di maternità della madre che anticipa il termine di 2 giorni)
- Al papà spetta il 100% della retribuzione
- La richiesta va presentata in forma scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo rispetto ai giorni di fruizione
- Se il padre intende utilizzare i giorni in occasione della nascita del figlio il preavviso è rispetto alla data presunta del parto
- Se il pagamento è fatto a conguaglio non serve la domanda telematica, se il pagamento è diretto da parte dell’INPS la domanda presentata tramite PIN o patronati o Contact Center
- E’ possibile anche per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Congedo parentale ad ore
- La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
- Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
- Incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità
- Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero
- Nella domanda il numero delle ore da richiedere deve essere indicato come giornate lavorative intere e va indicato il periodo all’interno del quale le ore saranno fruite.
Congedo parentale: novità sui limiti di età
- Limite di fruibilità del congedo parentale elevato da 8 a 12 anni di età del figlio (la novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015)
- Limite di indennizzo del congedo parentale a prescindere dalle condizioni di reddito elevato da 3 a 6 anni di età del figlio (la novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015) – indennizati al 30% della retribuzione media giornaliera – periodo complessivo massimo tra i due genitori di 6 mesi
- Congedo parentale durata complessiva di 10 mesi, elevabile a 11 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi consecutivi
- I periodi di congedo parentale fruiti oltre il limite dei 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni non sono indennizzati, a meno che il reddito del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione
- I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino non sono in alcun modo indennizzabili.
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