Novità della Legge di Bilancio 2018 in pillole

di Maria Cristina Florio Odcec Bologna

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la L. 27.12.2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni in materia del diritto del lavoro contenute nel provvedimento.

  1. Esonero contributivo per assunzione di giovani
  2. Contributo all’assunzione nelle cooperative sociali
  3. Agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno
  4. Indennità giornaliera per dipendenti da imprese della pesca marittima
  5. Proroga del percorso di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale
  6. Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga
  7. Agevolazioni per accordo di ricollocazione
  8. Ticket per licenziamenti collettivi
  9. CIGS e mobilità in deroga per licenziamenti da imprese in aree di crisi complessa
  10. Fondo di integrazione salariale
  11. Prestazioni per incentivi all’esodo
  12. Azioni ricevute dai dipendenti in sostituzione di premi di risultato
  13. Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare
  14. Fondi integrativi nazionali del servizio sanitario nazionale
  15. Copertura degli oneri assicurativi Inail per alcuni soggetti
  16. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
  17. Divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie
  18. Incentivi per assunzioni da cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere
  19. Lavori socialmente utili
  20. Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio
  21. Contributo di solidarietà per sportivi professionisti
  22. Sgravio contributivo per imprese armatrici e gente di mare
  23. Comunicazione dello stato di disoccupazione e del REI
  24. Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori
  25. Libro unico del lavoro in modalità telematica
  26. Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
  27. Registro nazionale aiuti di Stato
  28. Certificato di agibilità imprese teatrali e cinematografiche

1) Esonero contributivo per assunzione di giovani Art. 1, cc. 100-108, 113, 114

La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che dal 1° gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età limitatamente all’anno 2018 e 30 anni dal 2019. Il giovane non deve aver avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dello sgravio eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo si concretizza:

  • nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • in un periodo massimo di 36 mesi;
  • in un tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

2) Contributo all’assunzione nelle cooperative Art. 1, c. 109

Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1.01.2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, di persone alle quali sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1.01.2016, è erogato per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.

Con decreto, da emanare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi.

3) Agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno Art. 1, cc. 893-894

I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per tali soggetti, l’esonero contributivo del 50% è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro annui (art. 1, c. 118 L. 190/2014).

4) Indennità giornaliera per dipendenti da imprese della pesca marittima Art. 1, cc. 121, 135

Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

Con decreto sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità.

A decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d’anno.

5) Proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale Art. 1, c. 133

Per gli anni 2018 e 2019, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale:

– fino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;

– fino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata, o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni.

6) Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga Art. 1, c. 145

Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Mise o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31.12.2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017.

7)Agevolazioni per accordo di ricollocazione Art. 1, c. 136

Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati.

Il numero delle richieste non può, in ogni caso, eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato.

L’assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

Al datore di lavoro che assume il lavoratore ai sensi del punto precedente è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

8) Ticket per licenziamenti collettivi Art. 1, c. 137

A decorrere dal 1.01.2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, viene raddoppiato il contributo di licenziamento, che diventa pari a 979,90 euro per ogni anno di lavoro del lavoratore licenziato fino a un massimo di 1.469,85 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.

Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20.10.2017.

9) CIGS e mobilità in deroga per licenziamenti da imprese in aree di crisi complessa Art. 1, cc. 139-144

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie previste per interventi di Cigs e mobilità in deroga relativamente alle aree di crisi complessa, come ripartite tra le Regioni con i  decreti ministeriali, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette Regioni, alle medesime finalità.

Alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta, nel periodo dall’8.10.2016 al 30.11.2017, che cessano il programma di cui all’art. 21 D.Lgs. 148/2015, nel periodo dal 1.01.2018 al 30.06.2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31.12.2018, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito.

Nelle aree di crisi industriale complessa di cui sopra può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di 12 mesi, in ogni caso non oltre il 31.12.2018 e nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1.01.2018 al 30.06.2018, prescindendo anche dall’applicazione dei criteri di cui al D.M. Lavoro 83473/2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

10) Fondo di integrazione salariale Art. 1, c. 159

Le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale sono determinate in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. È inoltre abrogata la disposizione che consentiva la modifica del limite.

11) Prestazioni per incentivi all’esodo Art. 1, c. 160

Limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quale i lavoratori coinvolti nel programma di incentivazione all’esodo devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, può essere elevato a 7 anni.

12) Azioni ricevute dai dipendenti in sostituzione di premi di risultato Art. 1, c. 161

Ai fini del calcolo e tassazione della plusvalenza sul valore delle azioni ricevute dai dipendenti, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato o di produttività.

13) Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare Art. 1, cc. 171, 172

Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.

Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall’art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

Entro 6 mesi dal 1.01.2018 i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni. Decorso tale termine i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito nei punti precedenti. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

14) Fondi integrativi nazionali del servizio sanitario nazionale Art. 1, c. 177

Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici a uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.

15) Copertura degli oneri assicurativi Inail per alcuni soggetti Art. 1, cc. 180, 181

È prorogata, nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la sperimentazione della copertura

mediante un fondo pubblico degli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; i soggetti impegnati in alcuni lavori di pubblica utilità; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

16) Congedo per le donne vittime di violenza di genere Art. 1, c. 217

È esteso anche al lavoratore domestico dipendente il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, riconosciuto per un periodo massimo di 3 mesi.

17) Divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie Art. 1, c. 218

La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere sul luogo di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni (art. 2103 c.c.), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

18) Incentivi per assunzioni da cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere Art. 1, c. 220

Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1.01.2018 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, si applica, per un periodo massimo di 36 mesi un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti.

Con decreto del Ministro del Lavoro sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.

19) Lavori socialmente utili Art. 1, cc. 223-225

Sono prorogate al 31.12.2018 (nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica) le convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

La proroga è intesa alle finalità indicate nell’art. 20, c. 14 D.Lgs. 75/2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020, allo scopo di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.

Si stabilisce di provvedere all’adozione (entro 60 giorni dal 1.01.2018) del decreto previsto dall’art. 1, c. 209 L. 147/2013, con il quale si devono individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità, e alla conseguente attuazione, che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità.

20) Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio Art. 1, c. 368

È consentito il ricorso al lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di assistenti di stadio, nel limite di importo complessivo dei compensi non superiore a 5.000 euro in 1 anno civile per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore.

Possono fare ricorso alle prestazioni occasionali mediante libretto famiglia le società sportive di cui alla L. 23.03.1981, n. 91 nell’ambito delle attività di cui al D.M. Interno 8.08.2007.

21) Contributo di solidarietà per sportivi professionisti Art. 1, c. 374

Il contributo di solidarietà a carico degli sportivi professionisti è aumentato:

  • dal 1.01.2018 all’1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore;
  • dal 1.01.2020 al 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore.

22) Sgravio contributivo per imprese armatrici e gente di mare Art. 1, c. 693

A decorrere dall’anno 2018 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge a favore delle imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale (art. 6 D.L. 457/1997), è riconosciuto nel limite del 45,07%.

23) Comunicazione dello stato di disoccupazione e del REI Art. 1, cc. 801-803

L’ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro e ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’Inps comunica all’ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), allo scopo di consentire l’avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

24) Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori Art. 1, cc. 910-914

A far data dal 1.07.2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico (L. 2.04.1958, n. 339), né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

25) Libro unico del lavoro in modalità telematica Art. 1, c. 1.154

È differita dal 1.01.2018 al 1.01.2019 la decorrenza dell’obbligo:

  • della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
  • dell’invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

26)Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 Art. 1, cc. 46-56

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

A tal proposito si rinvia alla lettura dell’articolo del collega Luca Campagnoli pubblicato su questo sito in data 15.01.2018.

27) Registro nazionale aiuti di Stato Art. 1, c. 727

È differito il termine dal 31.12.2016 al 31.12.2017 per la decorrenza dell’applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti fiscali di Stato contenuta nel D.M. n. 115/2017, così in sostanza differendolo all’anno 2018.

28)Certificato di agibilità imprese teatrali e cinematografiche Art. 1, c. 1.097

Per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall’art. 3, c. 1, nn. 1-14) D.Lgs. 708/1947 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’Inps.

Le medesime imprese hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle medesime categorie con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

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