Precisazioni sulla reperibilità del lavoratore durante lo stato di malattia

di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza

In capo al lavoratore assente per malattia sussiste l’obbligo, come noto, di rendersi reperibile in prestabilite fasce orarie previste per legge, in caso di eventuale controllo da parte del medico dell’Inps.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la perdita dell’indennità di malattia da parte dell’Istituto di previdenza sociale e, nei casi ben più gravi, può portare anche al licenziamento, nonostante in tal caso sia necessario fare una valutazione complessiva sul comportamento tenuto dal lavoratore durante l’intero rapporto di lavoro.

La considerazione principale da fare consiste nel verificare se, in caso di non reperibilità del lavoratore presso la propria abitazione (o presso il proprio domicilio e comunque presso l’indirizzo di “reperibilità” riportato sul certificato medico), tale assenza sia legata ad un’effettiva negligenza del lavoratore oppure ad un impegno indifferibile, come, ad esempio, l’impossibilità di differire ad altro orario (non coincidente ovviamente con gli orari delle visite fiscali di controllo, 10,00 – 12,00; 17,00 – 19,00;) visite specialistiche o visite di controllo.

Nel caso in cui non sia possibile per il lavoratore dimostrare l’indifferibilità dell’impegno coincidente con la visita di controllo, l’assenza comporterà delle particolari sanzioni.

In caso di assenza del lavoratore, infatti, il medico ne darà immediata comunicazione all’Inps e rilascerà presso il domicilio del dipendente un avviso di invito a presentarsi per il giorno successivo non festivo presso il centro medico legale dell’Inps; nel caso in cui il lavoratore non si presenti, l’Inps ne darà immediata comunicazione al datore di lavoro e inviterà il lavoratore a presentare le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza alla prima visita di controllo determina la perdita dell’indennità per i primi 10 giorni e in caso di seconda assenza l’indennità è ridotta al 50% per il residuo periodo di malattia.

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