Rientro dei “cervelli”. Obbligo di comunicazione al datore di lavoro entro il 30 Aprile 2017
di Maria Luisa De Cia Presidente Comitato Scientifico “Gruppo Odcec Area Lavoro”
Rientro dei “cervelli”.
Termine del 30.04.2017 per esercitare l’opzione di cui al D. Lgs. 147/2015 prorogata dalla Legge 244/2016.
Entro il 30 Aprile 2017, i lavoratori dipendenti di cui alla Legge 238/2010 rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono optare per il regime di tassazione fiscale agevolata (50% del reddito imponibile utile) per il periodo 2016 – 2020 in luogo della precedente agevolazione prevista dalla Legge 238/2010 per il biennio 2016 – 2017 (70% del reddito imponibile utile).
L’opzione deve essere comunicata al datore di lavoro che ne terrà conto nelle operazioni di conguaglio di fine rapporto o di fine anno e, in qualità di sostituto di imposta, sarà tenuto a specificare nella Certificazione Unica l’applicazione della agevolazione in contesto.
Il lavoratore che ha usufruito per il 2016 della precedente agevolazione (70% del reddito imponibile utile), dovrà regolarizzare la propria posizione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. In tal senso, potrà accedere anche al pagamento rateizzato.
Per maggiori approfondimenti vedasi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 64188 del 31 Marzo 2017.
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