Se il dipendente si ammala durante le ferie all’estero

di Luisella Fontanella Odcec Torino

Per poter fruire dell’indennità di malattia, l’iter prevede che il dipendente, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, debba farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Se, invece, la malattia insorge durante la permanenza in un paese estero i medici curanti non hanno la possibilità di accesso ai servizi telematici e, di conseguenza, di inoltro del certificato all’INPS.

L’iter da seguire è differente a seconda del paese in cui si trova il dipendente al momento dell’insorgere della malattia.

 

PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

In tale casistica, se il dipendente è cittadino europeo, vanno seguiti i Regolamenti Comunitari attualmente in vigore che prevedono che venga applicata la legislazione del Paese in cui il lavoratore è assicurato, ovvero l’Italia.

La prassi da seguire è quindi molto simile a quella usata per gli eventi di malattia insorti in Italia prima dell’introduzione dei servizi telematici del 13/09/2011, presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio.

Rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all’estero, accertarsi (anche telefonicamente o tramite invio di e-mail o altri strumenti similari), che il datore di lavoro sia effettivamente informato dello stato di malattia e dell’indirizzo a cui inviare la visita fiscale.

In alternativa all’invio del certificato all’INPS e al datore di lavoro, il lavoratore può rivolgersi direttamente all’autorità locale competente, che procederà all’accertamento medico dell’incapacità lavorativa e al rilascio del certificato da trasmettere immediatamente all’Ente competente.

 

ALTRI PAESI

Nel caso di paesi non facenti parte dell’Unione europea, o in Paesi che non hanno stipulato Accordi o Convenzioni che regolano la materia, la certificazione dev’essere convalidata e tradotta nella lingua italiana dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ed inoltrata all’INPS ed al datore di lavoro anche dopo il rientro, rispettando però il termine di invio (2 giorni dal rilascio).

I testi dei relativi Accordi e Convenzioni sono consultabili sul sito INPS (INPS; Informazioni; Panorama internazionale; Le convenzioni internazionali; Normativa; Stati esteri – convenzioni bilaterali).

I Paesi extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria sono i seguenti: Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all’Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), Svizzera (in base all’Accordo sulla libera circolazione tra CH e UE) e Turchia (in applicazione alla Convenzione Europea di sicurezza sociale)

Mentre i Paesi extra UE con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese all’assicurazione per malattia sono: Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela. Sono ancora applicabili gli accordi a suo tempo stipulati con l’ex Yugoslavia.

 

PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA DA PARTE DELL’INPS

Affinché l’INPS riconosca lo stato di malattia e, di conseguenza eroghi la prestazione, è fondamentale che possa accertare che la malattia sia veritiera; a tal fine l’Istituto può chiedere la visita fiscale all’estero tramite l’autorità consolare italiana del paese in cui si trova il lavoratore.

 

In particolare, se lo Stato presso il quale il lavoratore si è ammalato ha una convenzione con l’Autorità italiana, l’INPS può richiedere direttamente all’Ente previdenziale locale di effettuare i necessari accertamenti sanitari.

In ogni caso, la malattia comporterà una sospensione del periodo di ferie.

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