Segnalazione problematica su trattamento assenze a fronte di prestazioni sanitarie (es. chemioterapia) in regime ambulatoriale.

 di Isabella Marzola Odcec Ferrara

La Direzione regionale Emilia Romagna, ritenendo di fornire un contributo alle esigenze dell’utenza più debole che necessita della massima attenzione, segnala l’esistenza del “Congedo per Cure”, istituto introdotto originariamente per i lavoratori invalidi da una norma del 1971, ma ancor oggi scarsamente utilizzato.

L’articolo 26 della Legge 118/1971 prevedeva che ai lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, potesse essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

Successivamente il Decreto legislativo 509/1988 con maggior grado di dettaglio precisava che “il congedo per cure previsto all’art. 26 della legge 30 marzo 1971 n. 118, potesse essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi con riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure fossero connesse alla infermità invalidante riconosciuta”.

Attualmente, il Decreto Legislativo n. 119 del 2011, recependo le tendenze già consolidate in giurisprudenza, ha previsto per i lavoratori invalidi dal 50% in su la possibilità di usufruire dei permessi per cure, pagati come la malattia ma a carico del datore di lavoro, per 30 giorni l’anno

Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia ma ha l’onere di documentare in maniera idonea le cure ricevute, la cui necessità, correlata all’infermità invalidante riconosciuta, deve risultare espressamente dalla domanda di congedo cui va allegata la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.

Un aspetto importante che si segnala è che il congedo in questione non rientra nel periodo di comporto.

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