Sentenza Cass. Civile Sez. 3, n. 14247 del 8/7/2020: la consulenza contrattuale in materia di lavoro non rientra tra gli “adempimenti” riservati ai soggetti abilitati ai sensi della Legge 12/79?
di Fabiano D’ Amato*
Una interessante Sentenza della Suprema Corte ha riportato alla luce la problematica connessa all’esercizio della attività di consulenza del lavoro.
Nella sentenza, che censura una interpretazione in fase di appello, si rimarca che non rientra nella categoria degli “adempimenti” riservati ai soggetti abilitati alla consulenza del lavoro dalla Legge 12/79, “…l’attività di consulenza in sé, alla quale è riconducibile quella svolta nel caso di specie, che si è tradotta nel consigliare un determinato inquadramento contrattuale…”.
La Sentenza di cui trattasi prendeva spunto da una richiesta di risarcimento presentata da un contribuente nei confronti di una società di consulenza in materia fiscale e del lavoro, a seguito di sanzioni comminate al contribuente stesso per un errato inquadramento contrattuale, consigliato nell’ambito di una attività di consulenza da parte della società.
La Sentenza favorevole al contribuente ritenutosi danneggiato in primo grado, in appello veniva riformata, in particolare in virtù di una asserita nullità del rapporto contrattuale tra le parti, a sua volta legata alla riserva in favore dei professionisti abilitati delle attività svolte nel caso di specie dalla società di consulenza, considerando ricomprese negli “adempimenti” previsti nel testo degli artt. 1 e 2 della legge 12/79, le attività di consulenza in merito all’inquadramento contrattuale, di cui alla causa.
La Suprema Corte, nel rinviare nuovamente alla Corte D’Appello la “questione”, adotta una definizione di “adempimenti” più ristretta e diversamente definita nei contorni, da cui la conclusione che si è accennata poco sopra.
Questo, se da un lato, nel caso di specie, ha garantito al contribuente rivoltosi alla Magistratura la possibilità di proseguire la strada per vedersi riconosciuto il risarcimento dell’asserito danno a seguito della responsabilità professionale della società resistente, dall’altro, per lo meno ad una prima lettura, sembra delimitare molto la definizione di quegli “adempimenti” che la Legge 12/79 riserva a Professionisti che possano garantire una adeguata preparazione ed un costante aggiornamento.
*Odcec Roma
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