Welfare aziendale e Durc?

di Fabrizio Nativi – Dirigente Ispettorato nazionale del lavoro (1)

Le disposizioni di cui all’art. 51, co.2, del DPR 917/96, in ragione del quale non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i trattamenti di “welfare aziendale” riconosciuti volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, integrano i criteri di calcolo dell’imponibile fiscale dei dipendenti. Indirettamente tale imponibile costituisce anche la base imponibile contributiva per il datore di lavoro. Il beneficio non appare collegabile al rispetto dei principi fissati dall’art.1, co.1175 della L. n.296/2006, ai sensi del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’affermazione è riconducibile a due serie di considerazioni. In primo luogo si fa riferimento a trattamenti erogati ad intere categorie di lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla posizione soggettiva dei singoli lavoratori dipendenti appartenenti alle medesime categorie. Si tratta quindi di un regime “ordinario” di favore per quote di trattamento economico, rispetto al quale la posizione soggettiva del lavoratore occupato è irrilevante (in proposito vedi quanto chiarito dalla circolare n.5/08 del Ministero del lavoro, nella parte relativa al rapporto fra “regola” ed “eccezione”). In secondo luogo le disposizioni di cui al citato co.1175, sono relative alla normativa in materia di “lavoro”, mentre le disposizioni di cui al DPR. n.917/96, sono certamente di natura fiscale (anche se la citata circolare n.5/08 del Ministero del lavoro aveva ricompreso nelle agevolazioni rientranti nel campo di applicazione del co.1175, anche le agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, come il cuneo fiscale ed il credito di imposta). Peraltro, l’art.51, co.2, definisce i criteri di calcolo dell’imponibile fiscale del dipendente ed apparirebbe indubbiamente bizzarro che il dipendente si vedesse privato di un beneficio a causa di un’inosservanza commessa dal proprio datore di lavoro. Certamente un pronunciamento da parte del Ministero del lavoro ovvero dell’Agenzia fiscale, risulterebbe chiarificatore.


(1) In rispetto alla circ. Min. Lavoro del 18 marzo 2004, si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

scarica il Pdf

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.